Il Presidente della Provincia e' eletto a suffragio universale,
direttamente dal corpo elettorale, contestualmente alla elezione del Consiglio
Provinciale. La circoscrizione elettorale del Presidente
della Provincia (lambito territoriale chiamato ad eleggere il Presidente della
Provincia), coincide con il territorio provinciale. Se nessun candidato Presidente
al primo turno riesce ad ottenere la maggioranza assoluta dei voti, i due candidati piu'
votati vanno al ballottaggio (una seconda votazione che si svolge 14 giorni dopo la prima)
e viene eletto laspirante Presidente che ottiene la meta' piu' uno
dei consensi.
Competenze
Art. 34 dello
Statuto:
"1. Il Presidente della Provincia e' lorgano responsabile
dellAmministrazione della Provincia.
2. Rappresenta
lEnte, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e allesecuzione degli atti.
3. Sulla base degli
indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e
alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni.
4. Tutte le nomine
e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni
dallinsediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
5. Il Presidente
della Provincia nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce
gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' e i
criteri stabiliti dallart. 51 della L. n. 142 del 1990, dal presente Statuto e dai
Regolamenti Provinciali."