La Giunta Provinciale si compone del Presidente,
che la presiede e di sei Assessori, fra i quali un Vice-Presidente. Il
Vice-Presidente e gli Assessori sono nominati dal Presidente della Provincia che ne da'
comunicazione al Consiglio nei termini e con le modalita' previste dallart. 34 della
L. n. 142 del 1990.
Competenze
Art. 30 dello
Statuto:
"1. La Giunta Provinciale collabora con il Presidente
nellAmministrazione della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Compie gli atti
di Amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino
nelle competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Presidente della Provincia,
degli Organi di decentramento, del Segretario Generale o dei Dirigenti.
3. Collabora con il
Presidente della provincia nellattuazione degli indirizzi generali del Consiglio,
riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attivita' e svolge attivita' propositive
e dimpulso nei confronti dello stesso."
Il
Vice-Presidente
Art. 35 dello
Statuto:
"Il Vice-Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza
o temporaneo impedimento, con esclusione di quelli inerenti la Presidenza del Consiglio
Provinciale."Art. 35 dello
Statuto:
"Il Vice-Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza
o temporaneo impedimento, con esclusione di quelli inerenti la Presidenza del Consiglio
Provinciale."