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Compiti della Provincia |
Art. 4
dello Statuto:
"1. La Provincia esercita, nell'ambito del sistema degli enti locali
abruzzesi, il ruolo di ente intermedio.
2. Svolge le funzioni e i compiti di cui agli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990 n. 142
adottando, nelle materie di sua competenza, anche provvedimenti ed atti di natura
regolamentare.
3. La Provincia pone a base della sua azione il metodo della programmazione e del
coordinamento con il fine di rendere coerente e sistematica l'azione degli Enti locali e
della Regione.
4. A tale fine, per quanto di sua competenza: coordina le proposte dei Comuni
e delle Comunita' Montane; predispone e promuove accordi di programma;
collabora alla formazione della programmazione regionale quale centro di elaborazione e
armonizzazione delle proposte degli Enti interprovinciali e quale referente diretto della
Regione; pone le scelte programmatiche e gli indirizzi della Regione alla base della
propria attivita' operativa di indirizzo e di controllo.
5. Strumento fondamentale dell'azione della Provincia e' il piano territoriale di
coordinamento, adottato in coerente connessione con il piano territoriale
urbanistico e con il bilancio pluriennale, formulato in vista di concreti
progetti attuativi, verificabili nell'ambito del controllo di gestione.
6. Nel formulare le proposte di accordi di programma, la Provincia predispone i relativi
atti deliberativi; formula le previsioni di spesa; indica le modalita' di intervento e di
gestione nonche' i criteri di ripartizione degli oneri e le possibili fonti di
finanziamento; predispone le bozze di convenzione.
7. La Provincia opera, nell'ambito della normativa regionale di cui al 4° comma dell'art.
15 L. 8 giugno 1990 n. 142, per conseguire il concorso anche obbligatorio dei Comuni e
delle Comunita' Montane alla formazione e all'attuazione dei programmi pluriennali e dei
piani territoriali di coordinamento." |
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