Il Consiglio Provinciale e' il massimo organo dellEnte ed e'
composto da 30 Consiglieri Provinciali. Lelezione dei consiglieri avviene a
suffragio universale con voto personale, eguale, libero e segreto.
Il territorio provinciale viene diviso in 30 collegi (il collegio e'
una circoscrizione territoriale chiamata ad eleggere uno o piu' candidati) uninominali,
nel senso che il numero dei collegi e' pari a quello dei candidati da eleggere. Assegnati
i seggi ai partiti che partecipano alla competizione elettorale, tenendo conto anche del premio
di maggioranza che spetta alla coalizione che appoggia il candidato
presidente vincitore (la quale ha comunque diritto al 60% dei seggi),
vengono dichiarati eletti, allinterno di ciascun partito, i candidati
percentualmente piu' votati, per un numero pari ai seggi da attribuire.
Competenze
Art. 17 dello
Statuto:
"1. Il Consiglio Provinciale rappresenta la collettivita' provinciale,
determina lindirizzo politico, sociale ed economico della Provincia e ne controlla
lattuazione. Vigila sul buon andamento dellAmministrazione Provinciale con i
suoi mezzi e secondo i criteri indicati nel presente Statuto e nei Regolamenti.
2. Il Consiglio adempie alle funzioni specificatamente demandate dal presente Statuto,
dalle Leggi Statali e Regionali e particolarmente dall Art. 32 della L. n. 142 del
1990.
3. Il Consiglio Provinciale e' presieduto dal Presidente della Provincia. In
caso di assenza o impedimento di questi, il Consiglio e' presieduto dal Consigliere
Anziano."