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la scheda
sull'art.4 e la scheda
sull'art. 8 della legge
TITOLO
I
finalità
e disposizioni generali
ART.
1
Finalità
1.
La Regione Abruzzo, nel riconfermare l’attualità
del dettato costituzionale e degli artt. 1, 4, 35, 36, 37,
38, 39, 45 e 46 della Carta fondamentale dello Stato
Italiano, persegue gli obiettivi di:
-
consolidamento
ed ampliamento dei livelli occupazionali;
-
riequilibrio
del Mercato del Lavoro nelle aree in cui si manifesta uno
scostamento sensibile del rapporto tra domanda ed offerta
di lavoro dalla media regionale, ed in particolare nei
territori montani;
-
rimozione
delle barriere ostative all’inserimento lavorativo di
soggetti in condizioni di particolare debolezza;
-
promozione del
rispetto dei diritti stabiliti dai CC.NN.LL. e delle
condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2.
Per il conseguimento delle finalità enunciate al
comma 1, la Regione si avvale dei seguenti strumenti di
intervento:
-
azioni di
orientamento, formazione e formazione continua attuate
nell’ambito della specifica
programmazione triennale ed annuale;
-
promozione
incentivata di nuova imprenditorialità su base societaria
e cooperativistica e di iniziative di autoimpiego e di
ditte individuali, con riferimento a giovani, donne,
disoccupati adulti e categorie svantaggiate;
-
misure di
assistenza e tutoraggio alle suddette iniziative
imprenditoriali;
-
promozione di
azioni positive per la realizzazione di condizioni di pari
opportunità di accesso al Mercato del Lavoro per le
donne;
-
applicazione
di incentivi all’assunzione di soggetti in particolare
condizione di debolezza sul Mercato del Lavoro;
-
sostegno, in
concorso con gli Enti locali, a progetti mirati alla
stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in
lavori socialmente utili, attraverso la costituzione di
Società miste, e ad iniziative autonome di reimpiego
individuale o collettivo;
-
attuazione di
Lavori socialmente utili finalizzati alla crescita
professionale in Settori innovativi;
-
incentivi alla
riduzione d’orario;
-
monitoraggio
continuo del Mercato del Lavoro e realizzazione di
un’offerta integrata di Servizi all’Impiego, atti a
creare condizioni migliori per l’incontro tra domanda ed
offerta di lavoro.
3.
Destinatari degli interventi di cui agli articoli
seguenti sono i soggetti iscritti nelle liste di
collocamento nel territorio della Regione Abruzzo, fatte
salve le fattispecie in cui sia espressamente individuato
un bacino sub-regionale di applicazione delle misure.
ART.
2
Concertazione
ed Informazione
1.
La Regione Abruzzo pratica, in materia di Politiche
attive del Lavoro e della Formazione, il metodo
sistematico della Concertazione con le Parti sociali per
la definizione delle strategie d’intervento, ed attiva a
tal fine un Tavolo di confronto, presieduto dal Presidente
della G.R. o suo delegato.
2.
Sono oggetto di concertazione anche le questioni
che attengono al dimensionamento complessivo delle risorse
annualmente disponibili per l’attuazione di politiche di
sostegno all’occupazione.
3.
Allo scopo di conferire maggiore rilievo al tema
delle pari opportunità nelle scelte inerenti le politiche
dell’Occupazione e della Formazione professionale, del
Tavolo di Concertazione fa parte, oltre ai rappresentanti
delle Parti sociali, la Presidente, o sua delegata, della
Commissione per le pari opportunità.
4.
Dall’entrata in vigore della legge regionale da
emanare ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto
legislativo 23/12/97 n. 469, la concertazione nelle
materie individuate dalla stessa legge regionale si
sviluppa nell’ambito della Commissione regionale
permanente tripartita da costituire a norma della lettera
b) dei medesimi comma ed articolo.
5.
La Giunta regionale informa il Consiglio regionale
sullo stato d’attuazione della presente legge, e sui
risultati della concertazione, mediante l’illustrazione
di una relazione che precede la presentazione del Bilancio
di previsione. La Giunta regionale cura altresì la
divulgazione dei risultati conseguiti attraverso le
Politiche regionali del Lavoro e della Formazione, ed
informa sull’andamento generale dei flussi occupazionali
rilevati nella Regione, promuovendo una Conferenza del
Lavoro, da tenere entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello di riferimento.
ART.
3
Indirizzi
generali alla programmazione degli interventi formativi
1.
Fatto salvo il perseguimento degli impegni
contratti con l’Unione Europea, la Programmazione delle
attività formative si ispira ai seguenti principi:
-
valorizzazione
nel processo di programmazione del ruolo delle
Amministrazioni provinciali;
-
distribuzione
equilibrata sull’intero territorio regionale delle
attività formative che esprimono un fabbisogno di
intervento diffuso, quali quelle rivolte ai dropouts,
al reinserimento lavorativo delle donne, ai portatori di
handicap, ad altre categorie svantaggiate;
-
concentrazione
territoriale, su base sub regionale o sub provinciale,
delle attività che si connettono al soddisfacimento dei
fabbisogni formativi espressi dai peculiari assetti
produttivi locali, ovvero a situazioni di rilevante
squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro;
-
interazione
tra Interventi formativi e Politiche del Lavoro, regionali
e nazionali, secondo logiche di filiera, che individuano
nei “Nuovi bacini d’Impiego” il contesto di
riferimento prevalente;
-
attenzione
sistematica all’esigenza di accrescere le opportunità
occupazionali delle donne, anche sotto il profilo
dell’accesso a settori in cui siano sottorappresentate;
-
attuazione di
interventi finalizzati all’inserimento lavorativo di
portatori di handicap, emigrati rimpatriati, immigrati, ex
detenuti, ex tossicodipendenti, con manifeste
caratteristiche professionalizzanti;
-
attuazione di
meccanismi procedimentali che agevolino, anche mediante
sistemi di conferimento delle attività basati sul
criterio della successione cronologica delle istanze di
accesso ai finanziamenti, la fruizione della formazione
continua da parte degli occupati e del management, gli
interventi destinati ai disoccupati adulti, e quelli
finalizzati all’accompagnamento di contratti a causa
mista;
-
definizione di
limiti ispirati alla normativa generale anti-trust
nell’accesso alle risorse co-finanziate e/o regionali,
da parte di singole Agenzie formative, e salvaguardia del
reale pluralismo del’offerta formativa;
-
assolvimento
sistematico degli obblighi di comunicazione interna ed
esterna tra le strutture organizzative preposte alla
Formazione professionale, alle Politiche del lavoro,
all’Osservazione del Mercato del lavoro, al
Coordinamento delle attività di Orientamento, come
pre-condizione all’attuazione di Servizi integrati per
l’Impiego.
TITOLO
II
strumenti
di intervento
Capo
I - Promozione d’Impresa
ART.
4
Promozione
di nuove imprese a struttura societaria o cooperativistica
1.
La Regione sostiene la creazione di Cooperative, di
piccole Cooperative, di Società che, per le
caratteristiche soggettive dei soci, per la localizzazione
geografica, per la natura del Settore in cui intervengono,
siano suscettibili di determinare incrementi dei livelli
occupazionali.
2.
Le agevolazioni di cui al presente articolo sono
conseguentemente erogate in funzione:
a)
della composizione soggettiva dell’Impresa, che
tra i soci deve annoverare, in misura non inferiore al 50%,
soggetti ricompresi in almeno
una delle seguenti categorie:
-
disoccupati
ultraquarantenni iscritti nelle liste di collocamento;
-
donne iscritte
nelle liste di collocamento;
-
altri
lavoratori disoccupati o inoccupati iscritti da almeno 6
mesi nelle liste di collocamento;
-
lavoratori in
cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero
percettori del trattamento di disoccupazione speciale;
-
lavoratori
espressamente individuati in accordi per la gestione di
esuberi nei casi di crisi aziendali, di settore e di area ed
ulteriori categorie di lavoratori determinate dalla
Commissione di cui all'art. 16 della L.R. 16/9/98 n. 76.
b)
dell’esigenza di riservare una quota delle
risorse disponibili alla promozione di iniziative
imprenditoriali nelle aree afflitte da situazioni di
particolare svantaggio occupazionale,
individuate con riferimento alle Sezioni
Circoscrizionali per l’Impiego nelle quali il rapporto
tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento
e popolazione attiva residente, delineato nel Decreto
annualmente emanato dal Ministro del Lavoro, in
applicazione dell’art. 8 comma 2 della L. 29/12/90 n.
407, sia superiore alla media regionale,
nonché nei territori infraprovinciali ed
interprovinciali che evidenzino l’insorgere di processi
di de-industrializzazione, individuati con le modalità di
cui al successivo art. 18. Le Società e/o Cooperative che
concorrono alla quota di agevolazioni riservata per i fini
di cui alla presente lettera, sono composte, almeno per i
2/3 della compagine, da soggetti residenti in Comuni
compresi nelle Aree definite ai sensi dell’art. 18,
comma 1, lett. c);
c)
della riserva di una quota dei finanziamenti
disponibili alla promozione di iniziative complesse,
articolate su pacchetti progettuali complementari ed
interagenti, in quanto territorialmente concentrati,
ovvero settorialmente interconnessi, proposti attraverso
Associazioni imprenditoriali, Enti bilaterali, Organismi
pubblici e privati in possesso di qualificata esperienza
nella promozione d’Impresa, che ne curano l’assistenza
progettuale. I pacchetti consistono di non più di quattro
iniziative, riconducibili a Società o Cooperative con le
caratteristiche soggettive descritte nella lettera a) del
presente comma.
ART.
5
Bacini
di Impiego prioritari
1.
Fatta salva l’individuazione di ambiti di
intervento diversi, nella
determinazione dei Bacini d’Impiego su cui dirigere
annualmente le risorse da finalizzare alla promozione di
nuove Imprese di Servizi, la Giunta regionale assume come
prioritarie le attività di servizio di cui al presente
articolo e quelle di cui all’art. 6:
A)
Tutela dell’ambiente, con particolare riferimento
ai seguenti settori d’intervento:
-
gestione dei rifiuti;
-
gestione e manutenzione di reti idriche e fognarie
e di impianti di depurazione;
-
prevenzione dell’inquinamento e difesa del suolo,
delle acque e dell’aria;
B)
Servizi volti a migliorare la qualità della vita,
con particolare riferimento a:
-
servizi a domicilio per gli anziani;
-
servizi per la custodia dei minori;
C)
Servizi commerciali di prossimità, inerenti
tipologie merceologiche e attività artigianali non
rappresentate nei Comuni o nelle Frazioni con popolazione
rispettivamente inferiore a 3000 ed a 1000 abitanti.
2.
Le attività di cui alle lettere A – B del comma
1 possono essere sviluppare autonomamente, ovvero in
concorso con gli Enti locali e le rispettive forme
aggregative ed altre istituzioni pubbliche titolati di
competenze in materia.
ART.
6
Promozione
di Beni Culturali Abruzzesi
1.
La Regione incentiva la valorizzazione e
promozione, anche in concorso con gli Enti locali, di
segmenti significativi del patrimonio culturale regionale,
mediante iniziative che realizzino un’offerta di servizi
organizzati con criteri imprenditoriali, diretti a
migliorarne le condizioni di conoscenza e ad incrementarne
la fruibilità.
2.
Nelle more dei lavori della Commissione paritetica
prevista dall’art. 150 del D.lvo 31/3/98 n. 112, la
Regione indice Conferenze di servizi con le Istituzioni
titolari delle funzioni di cui all’art. 148 comma 1
dello stesso D.lvo, e con gli Enti locali interessati,
dirette a ricercare, nel rispetto delle esigenze di tutela
dell’integrità e della conservazione dei beni
culturali, possibili forme di collaborazione che
favoriscano, anche attraverso semplificazioni
procedimentali, l’attivazione delle iniziative di cui al
comma 1.
3.
Le iniziative di cui al comma 1 articolate
in pacchetti progettuali concorrono con priorità
all'attribuzione delle risorse riservate ai fini di cui
dell’art. 4, comma 2, lett. c). In
sede di ammissione ai benefici disciplinati nel successivo
art. 10, è riconosciuta valenza prioritaria alle
iniziative di cui al comma 1, organizzate in forma di
Società miste che rappresentino uno sviluppo
imprenditoriale di Lavori socialmente utili e di pubblica
utilità. Le iniziative si devono caratterizzare per
l’esistenza di profili di redditività idonei ad
assicurarne la natura imprenditoriale, e risultare
compatibili con gli obiettivi di valorizzazione e
promozione assunti nei piani redatti a norma dell’art.
155 del D.lgs. 112/98 della Commissione costituita ai
sensi dell’art. 154 del medesimo Decreto.
4.
I Pacchetti progettuali di cui al presente articolo
promuovono la valorizzazione, mediante i servizi di
amplificazione conoscitiva e le attività connesse e
derivate, di beni riconducibili alla casistica definita
nell’art. 148 comma 1 lett. a) del D.lvo 112/98.
L’insieme delle iniziative proposte investe, di norma,
un ambito sovracomunale, ad eccezione delle iniziative
afferenti Centri urbani che per storia, tradizioni ed
altre obiettive caratteristiche racchiudano un’offerta
di per se stessa adeguata. Nel Pacchetto possono
concorrere iniziative finalizzate a rendere le attività
di servizio descritte negli articoli 152 e 153 del
suddetto Decreto legislativo, nonché l’allestimento di
servizi finalizzati a migliorare la fruibilità
dell’offerta culturale, in termini di accoglienza,
ricreativi e di ristoro, a promuovere la riscoperta e la
diffusione del patrimonio linguistico ed interventi
diretti al ripristino ed al mantenimento dello stato di
fruibilità dei luoghi.
5.
L’Agenzia di promozione turistica regionale
eroga, ai soggetti interessati a proporre le iniziative di
cui al presente articolo, i servizi di assistenza tecnica
previsti dalla L.R. 26/6/97, n. 54.
ART.
7
Iniziative
imprenditoriali eco - compatibili ed Imprenditorialità
femminile innovativa
1.
Fino
al 31/12/2002, la promozione di Iniziative
imprenditoriali eco-compatibili nel territorio dei Parchi
e delle Riserve naturali continua a trovare la sua
disciplina nella L.R. 17/12/1996 n. 136 e successive
modifiche ed integrazioni. Le agevolazioni di cui alla
L.R. 136/96 sono corrisposte alle Società, alle
Cooperative ed alle Piccole
Cooperative che presentino una composizione soggettiva
conforme all’art. 4 c. 2 lett. a). Dall’entrata in
vigore della presente legge non trovano ulteriore
applicazione l’art. 3 e le altre disposizioni della L.R.
136/96 ad esso collegate.
Le istanze di accesso ai benefici possono essere
prodotte dal primo gennaio al 15 novembre di ciascun anno.
2.
L’Agenzia per l’Impiego assolve le funzioni
indicate nell’art.10, comma 2, della L.R. 17/12/96 n.
136, mediante proroga della relativa Convenzione fino
alla costituzione dell'Ente Abruzzo - Lavoro.
3.
La promozione di imprenditorialità femminile
innovativa è disciplinata dalla L.R. 22/12/95, n. 143,
così come modificata dalla L.R. 16/9/97, n. 96 fino
al 31/12/2002.
ART.
8
Reimpiego
individuale delle lavoratrici e dei lavoratori espulsi dal
sistema produttivo
1.
Allo scopo di consentire alle lavoratrici ed ai
lavoratori espulsi dal sistema produttivo, ed
ai soggetti in difficoltà nell'accesso al medesimo
di intraprendere attività idonee a consentirne l’utile
reimpiego, ovvero
l'inserimento la Regione eroga
incentivi finalizzati
all’attuazione di iniziative individuali di
produzione di beni o servizi, cui possono attingere le
categorie di soggetti indicate nell'art. 4 c. 2 lett. a),
nonché quelle riconducibili alle tipologie svantaggiate
di cui all'art. 12 c. 1 ed all'art. 13 c. 1 e 2.
2.
Nel limite delle risorse assegnate annualmente, con
le modalità stabilite nell’art. 18, in applicazione del
presente articolo sono corrisposti incentivi fino a £. 50
milioni, in relazione a spese connesse alla rilevazione
della titolarità di attività esistenti, ovvero al primo
impianto di nuove attività; può essere parimenti
incentivata l’acquisizione della qualità di socio in
Società ed in Cooperative di produzione e lavoro, con
obbligo di prestazione lavorativa del Socio nella
Cooperativa o nella Società, nel limite massimo
individuale di £. 30 milioni. L’atto deliberativo di
cui all’art. 19 dettaglia i profili della fruizione
dell’incentivo, da corrispondere in termini di
contributi a fondo perduto e di prestito senza interessi.
3.
Le misure di cui ai commi che precedono si
applicano anche ai lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità nei cui confronti perduri l’applicazione del
trattamento di cui alla L. 223/91, defalcando dai benefici
accordati la quota residua dell’indennità spettante al
lavoratore.
ART.
9
Azioni
positive
1.
La Regione Abruzzo concorre all’attuazione di
Azioni positive ai sensi della L. 10/4/91 n. 125, da parte
di Amministrazioni pubbliche ed Imprese, dirette a
favorire l’occupazione femminile ed a realizzare
l’eguaglianza sostanziale tra uomini e donne, rimuovendo
gli ostacoli di fatto al conseguimento delle pari
opportunità.
2.
A tal fine, sono promossi servizi di progettazione
da realizzare in convenzione con Società che offrano
garanzie di professionalità specifica, anche in relazione
a precedenti esperienze maturate, individuate con le
procedure di cui al Regolamento regionale n. 3/97, ove le
risorse a disposizione non eccedano la soglia di 200.000
ECU.
Capo
II -
Stabilizzazione occupazionale di soggetti deboli
ART.
10
Stabilizzazione
occupazionale dei lavoratori impegnati in L.S.U.
1.
Allo scopo di favorire l’evoluzione in direzione
di stabili occasioni occupazionali dei progetti di Lavoro
Socialmente Utile, fermo restando quanto disposto negli
artt. 4 ed 8, la Regione attiva i seguenti strumenti di
intervento:
a)
ricerca di intese con le Province, le Comunità
montane, i Comuni e le rispettive strutture associative,
le OO.SS. dei lavoratori e degli Imprenditori, le Società
a partecipazione regionale Abruzzo Sviluppo e F.I.R.A., le
Unità sanitarie locali ed altri soggetti pubblici, le
Agenzie in possesso di esperienza e qualificazione nel
campo della promozione d’impresa, finalizzate alla
individuazione di possibili percorsi di stabile
ricollocazione lavorativa dei soggetti impegnati in L.S.U.;
b)
predisposizione di iniziative integrate di
orientamento, formazione, assistenza alla progettazione
d’impresa e tutoraggio in fase di start
up, nei confronti di lavoratori impegnati in lavori
socialmente utili riconducibili ai bacini d’Impiego di
cui agli artt. 5 e 6, ed a quelli individuati a norma
dell’art. 18;
c)
erogazione di contributi a fondo perduto, nel
limite degli aiuti “de minimis”, alle spese di
costituzione, investimento, gestione per il primo anno di
attività, a favore di Cooperative della cui compagine
sociale facciano parte, in misura non inferiore al 40%,
soggetti impegnati in lavori socialmente utili
riconducibili alle categorie di lavoratori destinatari
delle misure di cui all’art. 12 del D.lvo 468/97,
nell’accezione deliberata dalla CRI, e,
per un ulteriore 30%, soggetti aventi titolo ad
esservi impegnati, con riferimento ad iniziative
imprenditoriali di contenuto analogo
o connesso alle attività di pubblica utilità già
disimpegnate. Nel limite massimo di 100.000 ECU, il
contributo erogato dalla Regione è cumulabile,
limitatamente ai lavoratori di cui al citato art. 12, con
le agevolazioni ad essi corrisposte dallo Stato per la
partecipazione a nuove Società cooperative, e con le
quote residue di indennità di cui all’art. 7 comma 5
della L. 223/91, ove spettanti.
2.
La Regione contribuisce altresì alla
capitalizzazione di Società miste promosse da uno o più
Enti locali, aventi ad oggetto la durevole effettuazione
in forma depubblicizzata di attività uguali, analoghe o
connesse a quelle svolte nell’ambito di progetti di
lavori socialmente utili promossi dalle stesse
Amministrazioni, a condizione che siano osservate le
prescrizioni dell’art. 10 commi 1 e 2 del D.lvo 468/97.
3.
Le agevolazioni riconoscibili ai sensi del comma 2
si sostanziano nella:
a)
erogazione di un contributo a fondo perduto
alle Cooperative formate ai sensi del comma 1, per
consentire loro l’acquisizione
di una partecipazione nella Società, di consistenza non
superiore alla
quota del Capitale sociale sottoscritto in forma liquida:
il contributo può cumularsi all’incentivo di cui al
comma 1, lett. c), purché l’insieme delle agevolazioni
corrisposte non ecceda 100.000 ECU;
b)
erogazione agli Enti locali che concorrono nella
Società mista di un contributo a fondo perduto
complessivamente non superiore a 50 milioni di lire,
ripartito in proporzione alla quota di capitale sociale
sottoscritto in forma liquida
da ciascun Ente. È attribuita precedenza,
nell’accesso alle risorse disponibili, alle iniziative
proposte, nell’ordine, dalle Comunità Montane, da
Consorzi, o da altre forme di Associazione tra Enti locali
previste dalla L. 142/90. Le iniziative per le quali sia
prodotta istanza
di agevolazione devono comunque assicurare un volume di
attività coerente con l’esigenza di una efficiente
gestione economica della Società.
4.
Per i lavoratori impegnati in attività socialmente
utili individuati dalla CRI come destinatari delle misure
di cui all’art. 12 del D.lvo 1/12/97 n. 468, trovano
applicazione le seguenti ulteriori disposizioni:
a)
reimpiego individuale:
-
per i lavoratori di cui all’art. 8 comma 1 della
presente legge che rinunciano a proseguire nelle attività
socialmente utili in cui siano impegnati per intraprendere
attività autonome o per acquisire la qualità di socio in
Società o in Cooperative di produzione e lavoro già
costituite, è ammesso il cumulo delle agevolazioni
regionali di cui al comma 2 con gli incentivi riconosciuti
dallo Stato per l’avvio di forme di auto-impiego,
esclusi i benefici di cui all’art. 9 septies
del D.lvo 510/96, convertito in L. 608/96;
b)
incentivi all’assunzione:
-
alle P.M.I. ed
O.N.L.U.S. che assumano a tempo indeterminato i lavoratori
di cui all’art. 14 comma 1 della presente legge è
consentito cumulare, nei limiti delle agevolazioni “de
minimis”, l’incentivo previsto dal comma 5 dello
stesso art. 14 con quello corrisposto dallo Stato a norma
del comma 5 lett. c) dell’art. 12 del D.lvo 468/97 a
condizione che il lavoratore cessi dalle attività
socialmente utili cui è applicato;
-
fino al
31/12/99 la Giunta regionale stabilisce, nei capitolati
posti a base delle gare d’appalto per la realizzazione
di opere pubbliche, una riserva obbligatoria di assunzione
nominativa tra i lavoratori riconducibili alle categorie
di destinatari del suddetto art. 12, pari al 7,5% del
numero medio di giornate lavorative oggetto dell'appalto
medesimo.
5.
Per il biennio 1998-99, la Regione sostiene la
realizzazione di Lavori socialmente utili, intesi come
strumenti di Politica attiva del Lavoro, mirati alla
crescita professionale in Settori innovativi,
riconducibili alla tipologia progettuale di cui all’art.
1, comma 2, lettera b) del Decreto legislativo 1/12/97 n.
468. L’individuazione dei Settori d’intervento è
sottoposta per l’anno corrente al parere della C.R.I., e
per l’anno 1999 all’Organismo di cui all’art. 4,
comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 23/12/97 n.
469. Le linee generali per l’attuazione
dell’intervento sono disciplinate nell’art. 19. Il
sostegno regionale attiene a:
-
copertura dei
costi formativi, attraverso risorse co-finanziate
appositamente riservate nello Schema annuale di Piano
della Formazione professionale;
-
copertura
degli oneri connessi alla erogazione dell’Assegno
previsto dall’art. 8, commi 3-8, del Decreto legislativo
1/12/97 n. 468, e di quelli accessori.
6.
La
Commissione regionale per l’Impiego, con delibera
motivata, può derogare all’applicazione dell’art. 6
comma 9 del D.Lvo 1/12/97 n. 468, limitatamente a progetti
riconducibili alle tipologie a) e b) dell’art. 1 comma 2
del medesimo atto normativo, che contemplino l’impiego
esclusivo dei gruppi e/o delle categorie di lavoratori
indicati nell’art. 4 comma 1 lett. e) - f) del citato
Decreto legislativo. La deroga non può essere reiterata.
Dal 1/1/99 le suddette determinazioni sono assunte dalla
Giunta regionale, sentita la Commissione costituita ai
sensi dell’art. 4 comma 1 lett. b) del D.lvo 23/12/97,
n. 469.
ART.
11
Iniziative
propedeutiche alla integrazione dei Servizi all’Impiego
1.
Nelle more dell’adozione della legge regionale
prevista dall’art. 4 del Decreto legislativo 23/12/97 n.
469, e della conseguente riorganizzazione dei Servizi
all’Impiego, la Giunta regionale promuove intese con la
Direzione Regionale del Lavoro, l’Agenzia per
l’Impiego, l’INPS, l’INAIL, le Camere di Commercio,
le Amministrazioni provinciali, finalizzate a creare
condizioni di maggiore integrazione nell’offerta dei
servizi all’utenza ed alla condivisione dell’accesso
alle banche-dati rispettivamente detenute.
2.
La Giunta regionale, fino alla costituzione della
struttura di assistenza tecnica prevista dall’art. 4,
comma 1, lett. d) del D. lvo 469/97, può promuovere o
prorogare forme convenzionali di collaborazione tra il
Settore Formazione Professionale-Lavoro-Emigrazione e
l’Agenzia per l’Impiego, con riferimento a:
-
organizzazione
di attività di monitoraggio analitico della domanda ed
offerta di lavoro;
-
progettazione,
valutazione e monitoraggio degli interventi formativi;
-
vigilanza
sulle iniziative imprenditoriali beneficiarie di incentivi
regionali erogati nell’ambito delle Politiche attive del
Lavoro;
-
realizzazione
di attività di orientamento professionale, anche in
concorso con le Amministrazioni provinciali, i Comuni, i
Distretti scolastici, le singole Istituzioni educative.
Capo
III - Incentivi al reinserimento lavorativo
ART.
12
Aiuti
all’inserimento lavorativo dei portatori di handicap
1.
Alle Imprese che assumono con contratto di lavoro a
tempo indeterminato soggetti portatori di handicap,
riconosciuti tali ai sensi della L. 5/2/92, n. 104, la
Regione accorda un contributo biennale pari a 18 milioni
per la prima annualità e 12 per la seconda,
proporzionalmente ridotto in caso di assunzione part time.
2.
Per ciascun lavoratore portatore di handicap
assunto a tempo indeterminato ai sensi del presente
articolo, la Regione riconosce all’Impresa che ne faccia
istanza documentata un contributo suppletivo fino a 3
milioni, per l’acquisto di arredi, attrezzature ed altri
ausili che, per caratteristiche ergonomiche, siano idonei
ad assicurare, in relazione alla peculiarità
dell’handicap, un inserimento funzionale più adeguato.
3.
La Regione riconosce altresì la valenza sociale
dell’inserimento lavorativo temporaneo dei soggetti di
cui al comma 1, erogando all’Impresa che proceda alla
loro assunzione per un periodo non inferiore a 18 mesi il
50% del contributo previsto nello stesso comma per la
prima annualità. Qualora alla scadenza si proceda alla
trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, compete
un contributo aggiuntivo equivalente a quello indicato al
comma 1 per la seconda annualità.
4.
Le erogazioni sono diminuite proporzionalmente
qualora il rapporto di lavoro sia instaurato ad orario
ridotto.
5.
L’accesso ai benefici di cui ai commi 1 e 3
presuppone
la formulazione
di un
progetto di inserimento che preveda l’attuazione
di un modulo di orientamento e formazione della durata
minima di 120 ore. La Regione ne sostiene i costi, qualora
l’Imprenditore ne affidi la redazione e la realizzazione
a soggetti di cui all’art. 3 della L.R. 111/95 operanti
in Abruzzo, in possesso di comprovata esperienza
pluriennale nel Settore della Formazione ai portatori di
handicap. A tal fine sono accantonate risorse nello Schema
annuale di Piano della Formazione Professionale.
ART.
13
Sostegno
all’assunzione di soggetti in condizioni di disagio
sociale
1.
Allo scopo di favorire l’integrazione di soggetti
in condizioni di particolare disagio sociale, la Regione
concede contributi per l’assunzione a tempo
indeterminato di detenuti in esecuzione penale in regime
di semi-libertà, ex detenuti, soggetti sottoposti a
trattamento curativo per tossicodipendenza o alcolismo, ex
degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento
psichiatrico.
2.
Possono essere destinatari dell’azione:
a)
individui assoggettati nel corso degli ultimi
cinque anni a misure limitative della libertà per almeno
sei mesi; detenuti ammessi al lavoro esterno in regime di
semi-libertà; minori sottoposti a provvedimenti
dell’Autorità giudiziaria minorile, nell’ambito della
competenza amministrativa, civile e penale;
b)
soggetti che abbiano svolto od abbiano in corso
programmi terapeutici di recupero socio-riabilitativo, ai
sensi del D.P.R. 9/10/90 n. 309, in relazione a stati di
dipendenza da alcool o sostanze stupefacenti e psicotrope;
c)
ex degenti in istituti psichiatrici e soggetti in
trattamento psichiatrico.
3.
Per ciascun inserimento attuato ad incremento della
base occupazionale, all’Impresa è corrisposto un
contributo biennale, pari a lire 15 milioni per la prima
annualità e 11 per la seconda. La Regione riconosce,
inoltre, il valore sociale di un inserimento lavorativo
temporaneo, accordando all’Impresa che assuma taluno dei
soggetti di cui al presente articolo, per un periodo non
inferiore a 18 mesi,
il 50% del contributo indicato per la prima annualità.
Qualora alla scadenza si proceda alla trasformazione del
rapporto a tempo indeterminato, compete, in via
aggiuntiva, il contributo indicato per la seconda annualità.
4.
Tutte le erogazioni si intendono ridotte
proporzionalmente, qualora il rapporto di lavoro sia
instaurato ad orario ridotto.
5.
Trova applicazione il comma cinque
dell’articolo 12, con riferimento ad interventi
formativi della durata di 80 ore realizzati da soggetti
operanti nella Regione, riconducibili alle tipologie
indicate nell’art. 3 della L.R. 111/95, in possesso di
pluriennale esperienza nel settore specifico
d’intervento.
ART.
14
Misure
incentivanti il reinserimento di disoccupati adulti.
1.
La Regione sostiene con specifiche agevolazioni la
creazione di opportunità di occupazione dipendente
nei confronti delle seguenti categorie di lavoratori:
a)
disoccupati di età superiore a 40 anni, iscritti
nelle liste di collocamento;
b)
iscritti nelle liste di mobilità e
lavoratori in cassa integrazione guadagni
straordinaria, ovvero percettori di trattamento di
disoccupazione speciale;
c)
lavoratori che cessino o siano cessati da
trattamenti di mobilità, di integrazione salariale
straordinaria o di disoccupazione speciale
in edilizia;
d)
soggetti di età superiore a 25
anni,
se diplomati, 29 anni, se laureati, iscritti
da almeno 12 mesi nelle liste di collocamento;
e)
lavoratori
espressamente individuati in accordi per la gestione di
esuberi nei casi di crisi aziendali, di settore e di area
ed
ulteriori categorie di lavoratori determinate dalla
Commissione di cui all'art. 16 della L.R. 16/9/98 n. 76.
f)
donne
iscritte nelle liste di collocamento.
2.
Nei confronti dei lavoratori indicati al comma 1,
la Regione programma nel Piano annuale della formazione
professionale interventi integrati di orientamento e
formazione, mirati alla qualificazione, riqualificazione
ed alla riconversione, distribuendo l’intensità
dell’intervento sul territorio regionale in funzione
diretta della incidenza degli iscritti alla prima classe
delle liste di collocamento
riscontrabile a livello di Sezioni Circoscrizionali
per l’Impiego.
3.
La Giunta regionale, con provvedimento motivato, può
destinare risorse all’espletamento di attività
formative non puntualmente previste dal Piano annuale
della Formazione professionale, finanziandone
l’attuazione all’Impresa richiedente, allorquando
dalla loro realizzazione scaturiscano incrementi
occupazionali che interessino, per almeno il 60% dei
soggetti da assumere, lavoratori appartenenti alle
categorie di cui al comma 1 e ricorrano i seguenti
presupposti:
-
consistenza
dell’incremento occupazionale non inferiore a 10
lavoratori;
-
esistenza di
accordi sottoscritti tra le Parti sociali;
-
impegno
dell’Azienda richiedente a procedere alle assunzioni dei
lavoratori formati, nel numero programmato, entro 30
giorni dalla conclusione dell’intervento formativo;
-
dichiarata
inesistenza di condizioni giuridico-amministrative
ostative all’ampliamento dell’attività produttiva;
-
carattere non
sostitutivo delle assunzioni attivate;
-
affidamento
della realizzazione dei profili formativi non direttamente
gestibili dall’Impresa a soggetti di cui all’art. 3
della L.R. 111/95 operanti nella Regione, in possesso di
comprovata esperienza nella formazione professionale degli
adulti.
4.
Per gli interventi di cui al comma 3, la Giunta
regionale accantona risorse specifiche nello Schema
annuale di Piano delle attività formative; per le
medesime finalità, possono essere impiegati, ad
integrazione di quelli a tal fine riservati, i fondi non
utilizzati per difetto di proposte eleggibili, con
riferimento ad entrambe le tipologie di selezione degli
affidatari previste dalla L.R. 111/95,
relativamente a misure dirette ai disoccupati
adulti. In caso di esaurimento o di difetto delle suddette
disponibilità, sono infine utilizzabili, per i fini
indicati, risorse comunque rinvenibili sul Cap. 51621 del
Bilancio corrente, o su quello corrispondente degli
esercizi successivi.
5.
Alle P.M.I.
che incrementino la propria base occupazionale
assumendo a tempo indeterminato lavoratori compresi nelle
categorie indicate al comma 1, la Regione corrisponde
contributi pari a 12 milioni per la prima annualità e ad
8 per la seconda, incrementati del 10% se l’assunzione
è disposta presso Unità produttive ubicate nelle aree
individuate ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. c). Il
contributo è maggiorato del 15% se destinataria
dell’assunzione è una donna; nelle Aree sopra
specificate le due maggiorazioni si cumulano.
Le agevolazioni sono erogate in proporzione, qualora
il rapporto a tempo indeterminato sia instaurato ad orario
ridotto.
6.
Alle Imprese che sottoscrivono accordi provinciali
di emersione ai sensi dell’art. 23 della L. 24/6/97 n.
196, al compimento del riallineamento retributivo la
Regione corrisponde, per ciascun lavoratore interessato
dagli accordi di recepimento, nel numero massimo di 8 unità,
la differenza tra l’incentivo disciplinato dal comma 5 e
quello maturato in relazione al disposto dell’art. 5,
comma 6 bis, del D.L. 1/10/96 n. 510 convertito in L.
28/11/96 n. 608, così come integrato dall’art. 23 della
L. 196/97.
7.
Fino
al 31/12/2002,
per facilitarne il reinserimento, la Regione riconosce
valenza positiva ai rapporti di lavoro di durata non
inferiore a 24 mesi instaurati con soggetti in possesso
dei requisiti di cui al
comma 1. In tal caso, la Regione eroga
all’Impresa utilizzatrice i 2/3 del contributo
indicato nel comma 5 per la prima annualità. Qualora alla
scadenza si proceda alla trasformazione del rapporto a
tempo indeterminato, compete in via aggiuntiva
l’incentivo previsto nello stesso comma per la seconda
annualità.
Capo
IV - Incrementi occupazionali derivanti da misure di
flessibilità
ART.
15
Stabilizzazione
dei Contratti di Formazione-Lavoro
1.
Limitatamente alle unità produttive ubicate nelle
aree individuate a norma
dell’art. 18 comma 1 lett. c), che trasformino in
rapporti a tempo indeterminato oltre il 50% dei contratti
di Formazione lavoro in scadenza in ciascun anno, per
ciascun rapporto di lavoro consolidato,
la Regione può corrispondere un incentivo pari al
differenziale retributivo diretto annuale intercorrente
tra il livello di inquadramento determinato
dall’assunzione, e quello attribuito precedentemente
in costanza di Contratto di Formazione-Lavoro.
2.
I benefici
erogati sono revocati, con obbligo per il percettore di
restituzione delle agevolazioni ricevute maggiorate degli
interessi legali, qualora il rapporto di lavoro si
estingua prima che siano trascorsi trentasei mesi
dall’assunzione, per cause non riconducibili a quelle di
cui alla Legge 15/7/66 n. 604, così come integrata dalla
Legge 11/5/90 n. 108.
ART.
16
Accompagnamento
all’outplacement
1.
Alle Piccole e Medie Imprese alle quali non trovano
applicazione le disposizioni che regolano la Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria, che convengano in
sede contrattuale con le Organizzazioni Sindacali dei
lavoratori il ricorso, in caso di crisi aziendale, a
sistemi di accompagnamento dei lavoratori in esubero
affidati a società specializzate in outplacement,
la Giunta regionale concede, al verificarsi delle
eccedenze, contributi sulla spesa sostenuta per attivare
il sistema di outplacement.
Le modalità applicative sono stabilite con delibera della
Giunta regionale, nei limiti delle risorse individuate a
norma dell’art. 18.
ART.
17
Disposizioni
comuni ai Capi III e IV
1.
Le disposizioni di cui ai Capi III e IV si
applicano ad Imprese che rientrino nella vigente
definizione comunitaria di Piccole e Medie Imprese. Le
disposizioni di cui al Capo III si applicano, altresì,
nei limiti indicati nell’art. 18, comma 3, alle
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.)
iscritte nell’anagrafe istituita a norma del D.lvo
4/12/97 n. 460.
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