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ART. 1

Destinatari dei benefici

 

1.    Destinatari dei benefici di cui agli articoli successivi sono i soggetti individuali in possesso dei requisiti di cui all’art. 8, commi 1-3, della L.R. 10/7/98 n. 55, come modificato dall’art. 1 c. 5 della L.R. 23/12/99 n. 142, e cioè:

a)   disoccupati ultra quarantenni iscritti nelle liste di collocamento;

b)   donne iscritte nelle liste di collocamento;

c)   lavoratori disoccupati o inoccupati iscritti da almeno 6 mesi nelle liste di collocamento;

d)   lavoratori in C.I.G.S. ovvero percettori del trattamento di disoccupazione speciale;

e)   lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi, nei casi di crisi aziendali, di settore e di area, ed ulteriori categorie di lavoratori determinate dalla Commissione di cui all’art. 16 della L.R. 76/98;

f)     soggetti in condizioni di disagio sociale, riconducibili alle tipologie svantaggiate di cui all’art. 12 c. 1 ed all’art. 13 commi 1 e 2 della legge.

 

ART. 2

Natura e finalità delle agevolazioni

 

1.    Ai soggetti di cui all’art. 1 che ne propongano istanza in conformità alle disposizioni degli articoli che seguono, possono essere corrisposte le agevolazioni di cui al comma 2, coerenti con il limite degli “aiuti de minimis”, in relazione alle seguenti fattispecie:

a)   avvio di una Nuova Impresa individuale. Per “Nuova impresa” si intende quella che al momento della presentazione della domanda di finanziamento non ha ancora conseguito ricavi desumibili dai registri contabili alla cui tenuta l’Azienda è obbligata ai sensi della normativa civilistica fiscale, a norma dell’art. 4 c. 7 della L. 16/9/97 n. 101;

b)   rilevazione della titolarità di attività pre-esistenti;

c)   acquisizione della qualità di Socio in Società, o Cooperative di produzione e lavoro, pre-esistenti.

 

2.    Le agevolazioni erogabili consistono in:

1)   contributo a fondo perduto alle spese di investimento ed a quelle di gestione per il primo anno di attività, complessivamente non superiore a lire 50 milioni (25.822,84 EURO) in relazione alla fattispecie di cui alla lettera a) del comma precedente;

2)   concorso alle spese di investimento, in relazione alle fattispecie di cui alla lettera b) del comma precedente, in misura complessivamente non superiore a 50 milioni (25.822,84 EURO), di cui il 20% erogabile in termini di prestito quinquennale senza interessi;

3)   concorso alle spese di acquisizione delle partecipazioni societarie di cui alla lettera c) del comma precedente, in misura non superiore a lire 30 milioni (15.493,70 EURO).

 

ART. 3

Profili procedurali e aspetti documentali

 

1.   I soggetti individuali in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 che intendono beneficiare degli incentivi previsti dall’art. 2, possono inoltrare istanza in carta semplice dal 1° gennaio al 31 ottobre di ciascun anno a mezzo plico raccomandato A.R. indirizzato a: Regione Abruzzo – Servizio Politiche di sostegno all’occupazione - V.le Bovio, 425 - Pescara.

In ciascun esercizio finanziario le istanze sono esaminate nell’ordine determinato dai seguenti criteri di priorità:

1)   istanze inviate dal 1° gennaio al 31 ottobre dell’anno precedente che non si sono potute soddisfare con la quota parte di risorse resa disponibile per lo stesso anno con gli specifici atti di programmazione;

2)   istanze inviate dal 1° novembre al 31 dicembre dell’anno precedente;

3)   istanze inviate dal 1° gennaio al 31 ottobre dell’anno in corso.

Con Avviso da pubblicare successivamente sul BURA saranno dettate disposizioni diverse in ordine alle modalità di presentazione delle istanze, coerenti con l’impianto del Sistema regionale integrato dei Servizi all’Impiego, attuativo della L.R. 76/98.

 

2.    All’istanza sono allegati:

a)   una certificazione idonea a comprovare il possesso del requisito soggettivo di cui all’art. 1;

b)   una relazione descrittiva:

-    dell’idea imprenditoriale, comprensiva di una sintetica illustrazione del Piano finanziario dell’iniziativa conforme all’allegato Modello 1;

-    dei tempi e delle fasi di realizzazione della stessa;

-    delle attrezzature, degli impianti ed immobili necessari alla sua attuazione, con specificazione del titolo legale che presiede al loro utilizzo (proprietà, locazione, leasing, etc.).

Alla relazione è unita una dichiarazione resa dal richiedente ai sensi della L. 15/68 e successive modifiche ed integrazioni, dal richiedente, illustrativa delle competenze acquisite e/o da acquisire, anche in forma di attività formative, utili alla realizzazione dell’idea imprenditoriale;

c)   almeno due preventivi delle spese previste, sottoscritti dal fornitore e intestati al richiedente, che indichino:

-      dati identificativi del fornitore;

-      descrizione del bene o servizio oggetto della fornitura;

-      importo al netto di IVA della fornitura;

-      modalità di pagamento;

d)   una dichiarazione del richiedente conforme all’unito modello 2;

e)   l’autorizzazione alla Regione e alla FI.R.A. s.p.a. alla trattazione dei dati comunicati, a norma della Legge 675/95 e successive modifiche ed integrazioni.

 

3.    Ai fini del calcolo del contributo, sono ritenute ammissibili le seguenti spese, al netto di IVA:

a)   allacciamenti, impianti, macchinari, attrezzature, arredi, nuovi di fabbrica: nella misura massima del 100%;

b)   altri beni mobili materiali e beni immateriali (compresa la frequenza di attività formative) ad utilità pluriennale: nella misura massima del 100%;

c)   limitatamente alle nuove Imprese, spese di gestione relative al primo anno di attività, qualitativamente desumibili dalla Tabella 1 di cui all’Allegato “A”, che disciplina la promozione di nuove Società e Cooperative. Il contributo alle spese di gestione non può comunque eccedere il 50% di quello concesso per spese di investimento.

 

4.      Per quanto riguarda le spese di investimento effettuate tramite contratto di leasing, si applica la disciplina determinata nell’art. 6 – c. 6 dell’Allegato A.

 

 

5.    Nel caso di acquisizione di Azienda già avviata, fermo restando quanto disposto nel precedente art. 2 c. 2,  oltre ai beni individuati nei punti a) e b) del c. 3, possono concorrere alla determinazione del contributo per spese di investimento anche i beni non nuovi di fabbrica rientranti nel patrimonio dell’azienda da acquisire, riportati dettagliatamente nell’atto di cessione d’azienda, purché non obsoleti, come desumibile dal libro dei cespiti ammortizzabili o dalle fatture di acquisto, che unitamente all’atto di cessione dovranno essere allegati all’istanza.

 

6.  Tutte le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese dal richiedente a norma della L. 15/68 e successive modifiche e integrazioni.

 

ART. 4

Valutazione dei progetti

 

1.    Fino alle diverse statuizioni che saranno rese note con l’Avviso di cui all’art. 3 c. 1, all’esame della regolarità formale e della completezza documentale delle istanze di ammissione ai benefici è preposto il Servizio Politiche regionali di sostegno all’occupazione. È consentita l’integrazione documentale delle istanze incomplete, su richiesta del predetto Servizio, che fissa a tal fine il termine decadenziale di giorni 30. Sono considerate incomplete le istanze cui non risultino allegati i documenti e le dichiarazioni indicate nell’art. 3 c. 2, e all’art. 4 comma 1. In tal caso, l’ordine cronologico di accesso alle agevolazioni è determinato in relazione alla data di trasmissione dei documenti integrativi a mezzo raccomandata A/R, risultante dal timbro postale.

 

2.    All’esame tecnico delle iniziative ritenute ammissibili provvede, secondo le disposizioni di cui all’art. 19 bis della L.R. 55/98 modificata dalla L.R. 142/99, un apposito Nucleo di valutazione. Al Nucleo compete valutare l’idoneità del progetto e proporne, con relazione analiticamente motivata, l’ammissione o l’esclusione dal finanziamento. Il parere assume carattere obbligatorio e vincolante: nel rilasciarlo, il Nucleo quantifica in lire ed euro l’entità dei contributi da erogare per le singole voci, con riferimento all’art. 3 c. 3, e la misura del mutuo. Dal contributo va scomputata, ove ne ricorrano i presupposti, la residua quota dell’indennità di mobilità, spettante ai sensi dell’art. 7 c. 5 della L. 223/91.

 

3.    È consentito al Nucleo richiedere chiarimenti ed integrazioni notiziali anche con riferimento alle voci della relazione descrittiva dell’idea imprenditoriale non adeguatamente sviluppate. L’Impresa interessata deve produrre dette integrazioni non oltre 20 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la valutazione viene effettuata allo stato degli atti presentati.

 

4.    Le attività istruttorie e le relative decisioni sono definite nel rispetto dei seguenti termini:

-      esame di ammissibilità:

60 giorni dalla ricezione dell’istanza, o dalla acquisizione della documentazione integrativa. L’esame si conclude con la richiesta del parere al Nucleo competente, ovvero con la reiezione dell’istanza;

-      valutazione tecnica:

60 giorni dalla trasmissione del progetto ammissibile. Essa si conclude con un articolato giudizio di idoneità, e con la quantificazione in lire ed euro del contributo ammesso per le singole spese di investimento e di gestione;

-      ammissione alle agevolazioni:

30 giorni dalla acquisizione del parere del Nucleo di valutazione. È disposta con ordinanza del Dirigente del Servizio Politiche regionali di sostegno all’occupazione.

 

5.    Tutte le determinazioni, positive o negative, adottate nelle varie fasi del procedimento valutativo sono portate tempestivamente a conoscenza degli interessati.

 

ART. 5

Disposizioni specifiche per l’acquisizione di partecipazioni societarie

 

1.    I soggetti individuali di cui all’art. 1 che intendono acquisire quote sociali in Società ovvero in Cooperative di produzione e lavoro, con l’istanza inviata secondo quanto stabilito nell’art. 3 c. 1, esibiscono la seguente documentazione, oltre quella indicata nelle lettere a), e d) del comma 2 dello stesso articolo 3:

a)   atto costitutivo e statuto della società o cooperativa, in copia autentica;

b)   certificato camerale;

c)   copia autentica del libro dei soci (per le società di capitale); copia del bilancio, se obbligate alla redazione, ovvero situazione patrimoniale dell’ultimo bilancio (per le società di persone);

d)   dichiarazione giurata del legale rappresentante della società o cooperativa nella quale viene riportato il valore reale dell’azienda, cui viene commisurato il prezzo della quota che il richiedente le agevolazioni intende acquisire;

 

2.    Le istanze sono valutate, in relazione ai profili di ammissibilità e di merito, in conformità a quanto stabilito nell’art. 4.

 

ART. 6

Erogazione dei contributi

 

1.    Ai fini dell’erogazione di un acconto del 70% del contributo a fondo perduto per spese di investimento, il beneficiario deve trasmettere, nel termine decadenziale di giorni 60 dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni, alla FI.R.A. s.p.a. (via S. pellico, 28 – Pescara):

-      garanzia fidejussoria di valore pari all’importo dell’acconto maggiorato del 5% previsto al successivo comma 2, di durata non inferiore a 12 mesi, o non inferiore a 4 mesi qualora oggetto delle agevolazioni sia l’acquisizione di partecipazioni in società o cooperative, e comunque fino alla data di verifica della rendiconatazione dell’acconto;

-      certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, attestante, tra l’altro, anche la vigenza;

-      certificato di attribuzione del numero di Partita IVA;

-      dichiarazioni conformi al disposto dei successivi artt. 7 e 8.

La FI.R.A. s.p.a., sulla scorta della intervenuta acquisizione dell’intera documentazione sopra specificata, provvede entro 30 giorni al pagamento di un acconto del 70% del contributo a fondo perduto per spese di investimento.

 

2.    Entro e non oltre 9 mesi dall’accreditamento su c/c bancario dell’acconto, il soggetto beneficiario esibisce alla FI.R.A. s.p.a., in copia autentica, la documentazione contabile che attesti le spese sostenute per la realizzazione dell’investimento in misura non inferiore all’acconto ricevuto, e l’effettivo avvenuto pagamento di esse. Per documentazione contabile si intendono fatture quietanzate e corredate da lettere liberatorie del fornitore. L’inosservanza del termine è sanzionata, previa diffida a provvedere entro giorni 20, con la decadenza dal contributo. Il Servizio Politiche regionali di sostegno all’occupazione, opportunamente informato dalla FI.R.A. s.p.a. dispone, in tal caso, il recupero dell’acconto erogato, maggiorato degli interessi legali.

 

3.    Contestualmente all’esibizione della documentazione contabile nei casi di cui alla lettera b dell’art. 2, il beneficiario conferma la richiesta di prestito agevolato, ove già prodotta ed ammessa. Verificata la regolarità, la pertinenza e la completezza della documentazione contabile esibita, la FI.R.A. s.p.a. provvede a:

a)   pagare, in unica soluzione, il prestito agevolato previa presentazione di specifica garanzia fidejussoria di pari valore e durata;

b)   comunicare al competente Servizio la sussistenza delle condizioni per autorizzare lo svincolo della fidejussione prestata a garanzia dell’acconto.

 

4.    Qualora oggetto delle agevolazioni sia l’acquisizione di partecipazioni in Società o Cooperative, entro e non oltre tre mesi dall’erogazione dell’acconto, il beneficiario è tenuto ad esibire, in copia autentica, la documentazione dalla quale risulti l’acquisizione delle quote sociali, nonché una perizia asseverata redatta da un esperto, che evidenzi il reale valore dell’azienda oggetto dell’acquisizione totale o parziale. Tale perizia riveste carattere vincolante, qualora essa individui un valore reale dell’azienda di importo inferiore a quello dichiarato dal legale rappresentante della società o della cooperativa. L’inosservanza del termine sopra indicato, comporta la revoca del beneficio. Verificata la regolarità e la pertinenza della documentazione esibita, la FI.R.A. s.p.a. provvede al pagamento della residua quota di contributo ed alla comunicazione, al Servizio Politiche regionali di sostegno all’occupazione della sussistenza delle condizioni per autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria.

 

5.    Fatte salve le condizioni inerenti le spese di investimento effettuate con contratto di leasing, per le quali si applica la disciplina determinata nell’art. 6 – c. 5 – dell’allegato “A” del presente atto, entro 18 mesi dall’accreditamento dei fondi l’investimento deve essere completato. Nello stesso termine va prodotta, alla FI.R.A. s.p.a., l’ulteriore documentazione contabile aggiuntiva a quella prodotta in precedenza, dimostrativa del completamento dell’investimento. In caso di inosservanza del termine, su comunicazione della FI.R.A. s.p.a., il Servizio Politiche regionali di sostegno all’occupazione dispone il recupero della somma erogata maggiorata degli interessi legali. Il saldo, ove spettante, è comunque erogato previa verifica finale condotta da Abruzzo-Lavoro, a ciò deputato dalla normativa di cui alla L.R. 76/98. La verifica, che si svolge con le modalità dettagliate nell’art. 8 dell’Allegato “A”, è attivata dalla FI.R.A., scaduti i termini di completamento dell’investimento anche in assenza di iniziative del beneficiario. Da essa può conseguire anche il recupero di parte dei contributi erogati, in caso di realizzazione parziale del progetto.

 

6.    A pena di decadenza dal contributo, entro i 60 giorni successivi allo scadere della prima annualità, computata dalla data di accreditamento dei fondi a titolo di acconto, l’impresa beneficiaria esibisce alla FI.R.A. s.p.a. la documentazione contabile inerente le spese di gestione sostenute nella prima annualità, riconducibili alle tipologie ammesse, ai fini della erogazione del relativo contributo; la FI.R.A. s.p.a. provvede al pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, previo positivo esame della medesima, ovvero alla richiesta di integrazioni, fissando a tal fine il termine di giorni 20, decorsi i quali effettua i pagamenti connessi alla documentazione formalmente idonea.

 

7.    Alla restituzione del prestito quinquennale, si dà corso mediante versamento, su apposito c/c postale intestato alla Regione Abruzzo, di quattro rate annuali di importo costante, a partire dal secondo anno dalla data dell’erogazione. Copia di ciascuna ricevuta del versamento va inviata immediatamente alla FI.R.A. s.p.a. ed al competente Servizio Politiche regionali di sostegno all’occupazione. L’inosservanza del termine annuale comporta l’applicazione di una penale del 5% dell’importo dovuto per l’anno di riferimento: il mancato versamento della rata decorsi 90 giorni dalla scadenza, determina, in via automatica, la decadenza dal beneficio e l’obbligo della restituzione immediata del capitale, maggiorato degli interessi legali. La FI.R.A. s.p.a. accerta che la restituzione del prestito avvenga secondo le modalità e la tempistica sopra indicate, applica la penale e comunica al Servizio Politiche regionali di sostegno all’occupazione l’esigenza di richiedere la restituzione del capitale.

 

ART. 7

Flessibilità dell’investimento e attività di verifica finale

 

1.    La ditta beneficiaria dell’investimento può attuare, limitatamente alle voci sub a) e b) dell’art. 3 – comma 3 – variazioni della spesa di investimento secondo le modalità stabilite nell’art. 7 dell’allegato “A” del presente provvedimento.

 

2.    La verifica dello stato di attuazione e della corrispondenza agli obiettivi progettuali delle iniziative imprenditoriali agevolate ai sensi della Legge è effettuata secondo i termini e le modalità previste dall’art. 8 dell’allegato “A”.

 

ART. 8

Ulteriori obblighi del beneficiario

 

1.    I beneficiari delle agevolazioni di cui al presente allegato si impegnano, rilasciandone apposita dichiarazione da unire alla documentazione di cui al precedente art. 6, a:

a)   restituire i contributi erogati, nella misura stabilita dai competenti organi regionali, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione del progetto;

b)   conservare per 5 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese relative al progetto, a decorrere dalla rendicontazione relativa alla prima tranche del contributo;

c)   acconsentire agli opportuni controlli e/o ispezioni disposti dalla Regione;

d)   fornire i dati e le notizie richiesti dagli organi della Regione e dagli incaricati del monitoraggio e/o delle verifiche finali;

e)   comunicare tempestivamente al Servizio eventuali aiuti che fossero erogati alla ditta nei tre anni successivi all’ammissione ai benefici di cui all’art. 8 della Legge.

 

ART. 9

Disposizioni finali e transitorie

 

1.    È comminata la sanzione della revoca integrale dei benefici ammessi, con recupero, maggiorato degli interessi legali, delle somme già corrisposte, oltre ai casi descritti nei precedenti articoli, anche ove si verifichino le seguenti fattispecie riscontrate a seguito delle attività di verifica indicate alle lett. c) e d) dell’art. che precede:

a)   alienazione dell’Impresa costituita o rilevata o delle quote sociali acquisite prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di ammissione ai benefici;

b)   alienazione di beni strumentali acquisiti con il concorso del finanziamento Regionale prima che siano decorsi 5 anni dalla data di acquisto, fatta salva la sostituzione di attrezzature obsolete con altre più avanzate, aventi analoga funzione, direttamente praticabile dall’Impresa, che ne fornisce notizia circostanziata al competente Servizio Politiche regionali di sostegno all’occupazione.

 

2.    Le provvidenze relative alla progettazione, formazione, realizzazione, acquisizione o locazione di immobili, acquisto macchinari, attrezzature, brevetti, tecnologie, materie prime, prestazione di servizi, etc., non spettano, qualora parti della transazione siano soggetti legati al beneficiario da vincoli di parentela o affinità fino al quarto grado. Il beneficiario ne rilascia dichiarazione ai sensi della 15/68 e successive modifiche ed integrazioni, in sede di presentazione della documentazione di cui all’art. 6.

 

3.    Le disposizioni dettate dal presente allegato trovano applicazione a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURA. Esse si applicano, altresì, alle istanze già presentate, prima della predetta data, ai fini dell’ammissione ai benefici a valere sulle risorse disponibili per l’esercizio 2000. Fatto salvo l’ordine cronologico di presentazione, ove necessario esse saranno integrate su richiesta del Servizio competente alla valutazione di ammissibilità, che assegnerà, a tal fine, il termine decadenziale di giorni 30.

 

4.    Per quanto non previsto espressamente trovano applicazione le disposizioni generali delle LL.RR. 136/96 – 96/97 - 55/98 e 142/99. L’attività di monitoraggio sugli interventi è attuata con gli strumenti previsti dalla normativa di cui alla L.R. 76/98 e dal P.O.R. 2000/2006 dell’Obiettivo 3.

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