ART.
1
Destinatari
dei benefici
1.
Destinatari dei benefici di cui agli articoli
successivi sono i soggetti individuali in possesso dei
requisiti di cui all’art. 8, commi 1-3, della L.R.
10/7/98 n. 55, come modificato dall’art. 1 c. 5 della
L.R. 23/12/99 n. 142, e cioè:
a)
disoccupati ultra quarantenni iscritti nelle liste
di collocamento;
b)
donne iscritte nelle liste di collocamento;
c)
lavoratori disoccupati o inoccupati iscritti da
almeno 6 mesi nelle liste di collocamento;
d)
lavoratori in C.I.G.S. ovvero percettori del
trattamento di disoccupazione speciale;
e)
lavoratori espressamente individuati in accordi per
la gestione di esuberi, nei casi di crisi aziendali, di
settore e di area, ed ulteriori categorie di lavoratori
determinate dalla Commissione di cui all’art. 16 della
L.R. 76/98;
f)
soggetti in condizioni di disagio sociale,
riconducibili alle tipologie svantaggiate di cui
all’art. 12 c. 1 ed all’art. 13 commi 1 e 2 della
legge.
ART.
2
Natura
e finalità delle agevolazioni
1.
Ai soggetti di cui all’art. 1 che ne propongano
istanza in conformità alle disposizioni degli articoli
che seguono, possono essere corrisposte le agevolazioni di
cui al comma 2, coerenti con il limite degli “aiuti de
minimis”, in relazione alle seguenti fattispecie:
a)
avvio di una Nuova Impresa individuale. Per
“Nuova impresa” si intende quella che al momento della
presentazione della domanda di finanziamento non ha ancora
conseguito ricavi desumibili dai registri contabili alla
cui tenuta l’Azienda è obbligata ai sensi della
normativa civilistica fiscale, a norma dell’art. 4 c. 7
della L. 16/9/97 n. 101;
b)
rilevazione della titolarità di attività
pre-esistenti;
c)
acquisizione della qualità di Socio in Società, o
Cooperative di produzione e lavoro, pre-esistenti.
2.
Le agevolazioni erogabili consistono in:
1)
contributo a fondo perduto alle spese di
investimento ed a quelle di gestione per il primo anno di
attività, complessivamente non superiore a lire 50
milioni (25.822,84 EURO) in relazione alla fattispecie di
cui alla lettera a) del comma precedente;
2)
concorso alle spese di investimento, in relazione
alle fattispecie di cui alla lettera b) del comma
precedente, in misura complessivamente non superiore a 50
milioni (25.822,84 EURO), di cui il 20% erogabile in
termini di prestito quinquennale senza interessi;
3)
concorso alle spese di acquisizione delle
partecipazioni societarie di cui alla lettera c) del comma
precedente, in misura non superiore a lire 30 milioni
(15.493,70 EURO).
ART.
3
Profili
procedurali e aspetti documentali
1.
I soggetti individuali in possesso dei requisiti di
cui all’art. 1 che intendono beneficiare degli incentivi
previsti dall’art. 2, possono inoltrare istanza in carta
semplice dal 1° gennaio al 31 ottobre di ciascun anno a
mezzo plico raccomandato A.R. indirizzato a: Regione
Abruzzo – Servizio Politiche di sostegno
all’occupazione - V.le Bovio, 425 - Pescara.
In
ciascun esercizio finanziario le istanze sono esaminate
nell’ordine determinato dai seguenti criteri di priorità:
1)
istanze inviate dal 1° gennaio al 31 ottobre
dell’anno precedente che non si sono potute soddisfare
con la quota parte di risorse resa disponibile per lo
stesso anno con gli specifici atti di programmazione;
2)
istanze inviate dal 1° novembre al 31 dicembre
dell’anno precedente;
3)
istanze inviate dal 1° gennaio al 31 ottobre
dell’anno in corso.
Con
Avviso da pubblicare successivamente sul BURA saranno
dettate disposizioni diverse in ordine alle modalità di
presentazione delle istanze, coerenti con l’impianto del
Sistema regionale integrato dei Servizi all’Impiego,
attuativo della L.R. 76/98.
2.
All’istanza sono allegati:
a)
una certificazione idonea a comprovare il possesso
del requisito soggettivo di cui all’art. 1;
b)
una relazione descrittiva:
-
dell’idea imprenditoriale, comprensiva di una
sintetica illustrazione del Piano finanziario
dell’iniziativa conforme all’allegato Modello 1;
-
dei tempi e delle fasi di realizzazione della
stessa;
-
delle attrezzature, degli impianti ed immobili
necessari alla sua attuazione, con specificazione del
titolo legale che presiede al loro utilizzo (proprietà,
locazione, leasing, etc.).
Alla
relazione è unita una dichiarazione resa dal richiedente
ai sensi della L. 15/68 e successive modifiche ed
integrazioni, dal richiedente, illustrativa delle
competenze acquisite e/o da acquisire, anche in forma di
attività formative, utili alla realizzazione dell’idea
imprenditoriale;
c)
almeno due preventivi delle spese previste,
sottoscritti dal fornitore e intestati al richiedente, che
indichino:
-
dati identificativi del fornitore;
-
descrizione del bene o servizio oggetto della
fornitura;
-
importo al netto di IVA della fornitura;
-
modalità di pagamento;
d)
una dichiarazione del richiedente conforme
all’unito modello 2;
e)
l’autorizzazione alla Regione e alla FI.R.A.
s.p.a. alla trattazione dei dati comunicati, a norma della
Legge 675/95 e successive modifiche ed integrazioni.
3.
Ai fini del calcolo del contributo, sono ritenute
ammissibili le seguenti spese, al netto di IVA:
a)
allacciamenti, impianti, macchinari, attrezzature,
arredi, nuovi di fabbrica: nella misura massima del 100%;
b)
altri beni mobili materiali e beni immateriali
(compresa la frequenza di attività formative) ad utilità
pluriennale: nella misura massima del 100%;
c)
limitatamente alle nuove Imprese, spese di gestione
relative al primo anno di attività, qualitativamente
desumibili dalla Tabella 1 di cui all’Allegato “A”,
che disciplina la promozione di nuove Società e
Cooperative. Il contributo alle spese di gestione non può
comunque eccedere il 50% di quello concesso per spese di
investimento.
4.
Per quanto riguarda le spese di investimento
effettuate tramite contratto di leasing, si applica la
disciplina determinata nell’art. 6 – c. 6
dell’Allegato A.
5.
Nel caso di acquisizione di Azienda già avviata,
fermo restando quanto disposto nel precedente art. 2 c. 2,
oltre ai beni individuati nei punti a) e b) del c.
3, possono concorrere alla determinazione del contributo
per spese di investimento anche i beni non nuovi di
fabbrica rientranti nel patrimonio dell’azienda da
acquisire, riportati dettagliatamente nell’atto di
cessione d’azienda, purché non obsoleti, come
desumibile dal libro dei cespiti ammortizzabili o dalle
fatture di acquisto, che unitamente all’atto di cessione
dovranno essere allegati all’istanza.
6.
Tutte le dichiarazioni di cui al presente articolo
sono rese dal richiedente a norma della L. 15/68 e
successive modifiche e integrazioni.
ART.
4
Valutazione
dei progetti
1.
Fino alle diverse statuizioni che saranno rese note
con l’Avviso di cui all’art. 3 c. 1, all’esame della
regolarità formale e della completezza documentale delle
istanze di ammissione ai benefici è preposto il Servizio
Politiche regionali di sostegno all’occupazione. È
consentita l’integrazione documentale delle istanze
incomplete, su richiesta del predetto Servizio, che fissa
a tal fine il termine decadenziale di giorni 30. Sono
considerate incomplete le istanze cui non risultino
allegati i documenti e le dichiarazioni indicate
nell’art. 3 c. 2, e all’art. 4 comma 1. In tal caso,
l’ordine cronologico di accesso alle agevolazioni è
determinato in relazione alla data di trasmissione dei
documenti integrativi a mezzo raccomandata A/R, risultante
dal timbro postale.
2.
All’esame tecnico delle iniziative ritenute
ammissibili provvede, secondo le disposizioni di cui
all’art. 19 bis della L.R. 55/98 modificata dalla L.R.
142/99, un apposito Nucleo di valutazione. Al Nucleo
compete valutare l’idoneità del progetto e proporne,
con relazione analiticamente motivata, l’ammissione o
l’esclusione dal finanziamento. Il parere assume
carattere obbligatorio e vincolante: nel rilasciarlo, il
Nucleo quantifica in lire ed euro l’entità dei
contributi da erogare per le singole voci, con riferimento
all’art. 3 c. 3, e la misura del mutuo. Dal contributo
va scomputata, ove ne ricorrano i presupposti, la residua
quota dell’indennità di mobilità, spettante ai sensi
dell’art. 7 c. 5 della L. 223/91.
3.
È consentito al Nucleo richiedere chiarimenti ed
integrazioni notiziali anche con riferimento alle voci
della relazione descrittiva dell’idea imprenditoriale
non adeguatamente sviluppate. L’Impresa interessata deve
produrre dette integrazioni non oltre 20 giorni dalla
richiesta, decorsi inutilmente i quali la valutazione
viene effettuata allo stato degli atti presentati.
4.
Le attività istruttorie e le relative decisioni
sono definite nel rispetto dei seguenti termini:
-
esame di ammissibilità:
|
60
giorni dalla ricezione dell’istanza, o dalla
acquisizione della documentazione integrativa.
L’esame si conclude con la richiesta del parere
al Nucleo competente, ovvero con la reiezione
dell’istanza;
|
-
valutazione tecnica:
|
60
giorni dalla trasmissione del progetto
ammissibile. Essa si conclude con un articolato
giudizio di idoneità, e con la quantificazione in
lire ed euro del contributo ammesso per le singole
spese di investimento e di gestione;
|
-
ammissione alle agevolazioni:
|
30
giorni dalla acquisizione del parere del Nucleo di
valutazione. È disposta con ordinanza del
Dirigente del Servizio Politiche regionali di
sostegno all’occupazione.
|
5.
Tutte le determinazioni, positive o negative,
adottate nelle varie fasi del procedimento valutativo sono
portate tempestivamente a conoscenza degli interessati.
ART.
5
Disposizioni
specifiche per l’acquisizione di partecipazioni
societarie
1.
I soggetti individuali di cui all’art. 1 che
intendono acquisire quote sociali in Società ovvero in
Cooperative di produzione e lavoro, con l’istanza
inviata secondo quanto stabilito nell’art. 3 c. 1,
esibiscono la seguente documentazione, oltre quella
indicata nelle lettere a), e d) del comma 2 dello stesso
articolo 3:
a)
atto costitutivo e statuto della società o
cooperativa, in copia autentica;
b)
certificato camerale;
c)
copia autentica del libro dei soci (per le società
di capitale); copia del bilancio, se obbligate alla
redazione, ovvero situazione patrimoniale dell’ultimo
bilancio (per le società di persone);
d)
dichiarazione giurata del legale rappresentante
della società o cooperativa nella quale viene riportato
il valore reale dell’azienda, cui viene commisurato il
prezzo della quota che il richiedente le agevolazioni
intende acquisire;
2.
Le istanze sono valutate, in relazione ai profili
di ammissibilità e di merito, in conformità a quanto
stabilito nell’art. 4.
ART.
6
Erogazione
dei contributi
1.
Ai fini dell’erogazione di un acconto del 70% del
contributo a fondo perduto per spese di investimento, il
beneficiario deve trasmettere, nel termine decadenziale di
giorni 60 dalla comunicazione di ammissione alle
agevolazioni, alla FI.R.A. s.p.a. (via S. pellico, 28 –
Pescara):
-
garanzia fidejussoria di valore pari all’importo
dell’acconto maggiorato del 5% previsto al successivo
comma 2, di durata non inferiore a 12 mesi, o non
inferiore a 4 mesi qualora oggetto delle agevolazioni sia
l’acquisizione di partecipazioni in società o
cooperative, e comunque fino alla data di verifica della
rendiconatazione dell’acconto;
-
certificato d’iscrizione alla Camera di
Commercio, attestante, tra l’altro, anche la vigenza;
-
certificato di attribuzione del numero di Partita
IVA;
-
dichiarazioni conformi al disposto dei successivi
artt. 7 e 8.
La
FI.R.A. s.p.a., sulla scorta della intervenuta
acquisizione dell’intera documentazione sopra
specificata, provvede entro 30 giorni al pagamento di un
acconto del 70% del contributo a fondo perduto per spese
di investimento.
2.
Entro e non oltre 9 mesi dall’accreditamento su
c/c bancario dell’acconto, il soggetto beneficiario
esibisce alla FI.R.A. s.p.a., in copia autentica, la
documentazione contabile che attesti le spese sostenute
per la realizzazione dell’investimento in misura non
inferiore all’acconto ricevuto, e l’effettivo avvenuto
pagamento di esse. Per documentazione contabile si
intendono fatture quietanzate e corredate da lettere
liberatorie del fornitore. L’inosservanza del termine è
sanzionata, previa diffida a provvedere entro giorni 20,
con la decadenza dal contributo. Il Servizio Politiche
regionali di sostegno all’occupazione, opportunamente
informato dalla FI.R.A. s.p.a. dispone, in tal caso, il
recupero dell’acconto erogato, maggiorato degli
interessi legali.
3.
Contestualmente all’esibizione della
documentazione contabile nei casi di cui alla lettera b
dell’art. 2, il beneficiario conferma la richiesta di
prestito agevolato, ove già prodotta ed ammessa.
Verificata la regolarità, la pertinenza e la completezza
della documentazione
contabile esibita, la FI.R.A. s.p.a. provvede a:
a)
pagare, in unica soluzione, il prestito agevolato
previa presentazione di specifica garanzia fidejussoria di
pari valore e durata;
b)
comunicare al competente Servizio la sussistenza
delle condizioni per autorizzare lo svincolo della
fidejussione prestata a garanzia dell’acconto.
4.
Qualora oggetto delle agevolazioni sia
l’acquisizione di partecipazioni in Società o
Cooperative, entro e non oltre tre mesi dall’erogazione
dell’acconto, il beneficiario è tenuto ad esibire, in
copia autentica, la documentazione dalla quale risulti
l’acquisizione delle quote sociali, nonché una perizia
asseverata redatta da un esperto, che evidenzi il reale
valore dell’azienda oggetto dell’acquisizione totale o
parziale. Tale perizia riveste carattere vincolante,
qualora essa individui un valore reale dell’azienda di
importo inferiore a quello dichiarato dal legale
rappresentante della società o della cooperativa.
L’inosservanza del termine sopra indicato, comporta la
revoca del beneficio. Verificata la regolarità e la
pertinenza della documentazione esibita, la FI.R.A. s.p.a.
provvede al pagamento della residua quota di contributo ed
alla comunicazione, al Servizio Politiche regionali di
sostegno all’occupazione della sussistenza delle
condizioni per autorizzare lo svincolo della polizza
fidejussoria.
5.
Fatte salve le condizioni inerenti le spese di
investimento effettuate con contratto di leasing, per le
quali si applica la disciplina determinata nell’art. 6
– c. 5 – dell’allegato “A” del presente atto,
entro 18 mesi dall’accreditamento dei fondi
l’investimento deve essere completato. Nello stesso
termine va prodotta, alla FI.R.A. s.p.a., l’ulteriore
documentazione contabile aggiuntiva a quella prodotta in
precedenza, dimostrativa del completamento
dell’investimento. In caso di inosservanza del termine,
su comunicazione della FI.R.A. s.p.a., il Servizio
Politiche regionali di sostegno all’occupazione dispone
il recupero della somma erogata maggiorata degli interessi
legali. Il saldo, ove spettante, è comunque erogato
previa verifica finale condotta da Abruzzo-Lavoro, a ciò
deputato dalla normativa di cui alla L.R. 76/98. La
verifica, che si svolge con le modalità dettagliate
nell’art. 8 dell’Allegato “A”, è attivata dalla
FI.R.A., scaduti i termini di completamento
dell’investimento anche in assenza di iniziative del
beneficiario. Da essa può conseguire anche il recupero di
parte dei contributi erogati, in caso di realizzazione
parziale del progetto.
6.
A pena di decadenza dal contributo, entro i 60
giorni successivi allo scadere della prima annualità,
computata dalla data di accreditamento dei fondi a titolo
di acconto, l’impresa beneficiaria esibisce alla FI.R.A.
s.p.a. la documentazione contabile inerente le spese di
gestione sostenute nella prima annualità, riconducibili
alle tipologie ammesse, ai fini della erogazione del
relativo contributo; la FI.R.A. s.p.a. provvede al
pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della
documentazione, previo positivo esame della medesima,
ovvero alla richiesta di integrazioni, fissando a tal fine
il termine di giorni 20, decorsi i quali effettua i
pagamenti connessi alla documentazione formalmente idonea.
7.
Alla restituzione del prestito quinquennale, si dà
corso mediante versamento, su apposito c/c postale
intestato alla Regione Abruzzo, di quattro rate annuali di
importo costante, a partire dal secondo anno dalla data
dell’erogazione. Copia di ciascuna ricevuta del
versamento va inviata immediatamente alla FI.R.A. s.p.a.
ed al competente Servizio Politiche regionali di sostegno
all’occupazione. L’inosservanza del termine annuale
comporta l’applicazione di una penale del 5%
dell’importo dovuto per l’anno di riferimento: il
mancato versamento della rata decorsi 90 giorni dalla
scadenza, determina, in via automatica, la decadenza dal
beneficio e l’obbligo della restituzione immediata del
capitale, maggiorato degli interessi legali. La FI.R.A.
s.p.a. accerta che la restituzione del prestito avvenga
secondo le modalità e la tempistica sopra indicate,
applica la penale e comunica al Servizio Politiche
regionali di sostegno all’occupazione l’esigenza di
richiedere la restituzione del capitale.
ART.
7
Flessibilità
dell’investimento e attività di verifica finale
1.
La ditta beneficiaria dell’investimento può
attuare, limitatamente alle voci sub a) e b) dell’art. 3
– comma 3 – variazioni della spesa di investimento
secondo le modalità stabilite nell’art. 7
dell’allegato “A” del presente provvedimento.
2.
La verifica dello stato di attuazione e della
corrispondenza agli obiettivi progettuali delle iniziative
imprenditoriali agevolate ai sensi della Legge è
effettuata secondo i termini e le modalità previste
dall’art. 8 dell’allegato “A”.
ART.
8
Ulteriori
obblighi del beneficiario
1.
I beneficiari delle agevolazioni di cui al presente
allegato si impegnano, rilasciandone apposita
dichiarazione da unire alla documentazione di cui al
precedente art. 6, a:
a)
restituire i contributi erogati, nella misura
stabilita dai competenti organi regionali, in caso di
inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata
esecuzione del progetto;
b)
conservare per 5 anni i titoli di spesa originali
utilizzati per la rendicontazione delle spese relative al
progetto, a decorrere dalla rendicontazione relativa alla
prima tranche del contributo;
c)
acconsentire agli opportuni controlli e/o ispezioni
disposti dalla Regione;
d)
fornire i dati e le notizie richiesti dagli organi
della Regione e dagli incaricati del monitoraggio e/o
delle verifiche finali;
e)
comunicare tempestivamente al Servizio eventuali
aiuti che fossero erogati alla ditta nei tre anni
successivi all’ammissione ai benefici di cui all’art.
8 della Legge.
ART.
9
Disposizioni
finali e transitorie
1.
È comminata la sanzione della revoca integrale dei
benefici ammessi, con recupero, maggiorato degli interessi
legali, delle somme già corrisposte, oltre ai casi
descritti nei precedenti articoli, anche ove si
verifichino le seguenti fattispecie riscontrate a seguito
delle attività di verifica indicate alle lett. c) e d)
dell’art. che precede:
a)
alienazione dell’Impresa costituita o rilevata o
delle quote sociali acquisite prima che siano trascorsi 5
anni dalla data di ammissione ai benefici;
b)
alienazione di beni strumentali acquisiti con il
concorso del finanziamento Regionale prima che siano
decorsi 5 anni dalla data di acquisto, fatta salva la
sostituzione di attrezzature obsolete con altre più
avanzate, aventi analoga funzione, direttamente
praticabile dall’Impresa, che ne fornisce notizia
circostanziata al competente Servizio Politiche regionali
di sostegno all’occupazione.
2.
Le provvidenze relative alla progettazione,
formazione, realizzazione, acquisizione o locazione di
immobili, acquisto macchinari, attrezzature, brevetti,
tecnologie, materie prime, prestazione di servizi, etc.,
non spettano, qualora parti della transazione siano
soggetti legati al beneficiario da vincoli di parentela o
affinità fino al quarto grado. Il beneficiario ne
rilascia dichiarazione ai sensi della 15/68 e successive
modifiche ed integrazioni, in sede di presentazione della
documentazione di cui all’art. 6.
3.
Le disposizioni dettate dal presente allegato
trovano applicazione a decorrere dalla data di
pubblicazione sul BURA. Esse si applicano, altresì, alle
istanze già presentate, prima della predetta data, ai
fini dell’ammissione ai benefici a valere sulle risorse
disponibili per l’esercizio 2000. Fatto salvo l’ordine
cronologico di presentazione, ove necessario esse saranno
integrate su richiesta del Servizio competente alla
valutazione di ammissibilità, che assegnerà, a tal fine,
il termine decadenziale di giorni 30.
4.
Per quanto non previsto espressamente trovano
applicazione le disposizioni generali delle LL.RR. 136/96
– 96/97 - 55/98 e 142/99. L’attività di monitoraggio
sugli interventi è attuata con gli strumenti previsti
dalla normativa di cui alla L.R. 76/98 e dal P.O.R.
2000/2006 dell’Obiettivo
3.
|