Consulta
la scheda sulla
legge
Art.1
Finalità
1.
La Regione Abruzzo promuove interventi localizzati
nei territori dei Parchi Nazionali e nelle aree contigue
d’Abruzzo, del Gran Sasso - Monti della Laga e della
Maiella e del Parco Regionale del Sirente Velino nonché
delle riserve naturali istituite dalla Regione,
finalizzati a suscitare e sostenere iniziative
imprenditoriali idonee a generare occasioni di
sviluppo economico e di crescita occupazionale,
compatibili con l’esigenza di tutelare le peculiari
caratteristiche ambientali dei luoghi di riferimento.
2.
abrogato
3.
La Giunta Regionale, entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio
atto deliberativo, su proposta del Settore competente,
individua i Comuni i cui territori sono rlcompresi nelle
aree dei parchi e delle riserve di cui al comma 1. Tale
prospetto viene aggiornato in presenza di norme di organi
competenti che istituiscano nuovi parchi e nuove riserve o
modifichino quelle esistenti.
Art.2
Tipologie
delle iniziative imprenditoriali
1.
Le nuove iniziative imprenditoriali proposte ai fini
dell'ammissione ai benefici devono consistere in attività
che promuovano effetti occupazionali, nel pieno rispetto
delle esigenze di salvaguardia dell'ecosistema,
riconducibili alle seguenti macro-tipologie:
a)
iniziative
mirate al potenziamento della fruibilità turistica dei
parchi e delle riserve naturali (diversificazione
dell'offerta ricettiva, animazione/ricreazione,
divulgazione della conoscenza del patrimonio
floro-faunistico-naturalistico e di quello culturale, ed
altre);
b)
iniziative
mirate alla salvaguardia dell'ambiente, anche con
riferimento all'attuazione della raccolta differenziata
dei rifiuti;
c)
iniziative
mirate alla realizzazione di produzioni artigianali
tipiche dei luoghi, alla trasformazione di prodotti
agricoli locali, alla promozione ed alla
commercializzazione dei suddetti manufatti e prodotti.
Art.3
(Abrogato)
Art.
4
Destinatari
dei benefici
1.
Sono destinatari delle agevolazioni specificate
nell’art. 5, per la realizzazione delle iniziative di
cui all’art. 2, i soggetti collettivi, costituiti in
forma di Cooperativa o di Società dopo l’entrata in
vigore della presente legge, ovvero che alla stessa data
non abbiano svolto attività d’impresa, in possesso dei
requisiti di P.M.I. previsti dalla normativa comunitaria,
a condizione che:
a)
la compagine sociale sia conforme al disposto dell’art.
4 c. 2 lett. a) della L.R. 55/98, come modificato
dall’art. 1 della L.r. 142/99; per i 2/3 essa deve
essere composta da residenti in Comuni ubicati nei Parchi
e nelle Riserve naturali, che debbono detenere la
rappresentanza legale e, in proporzione non inferiore a
quella sopra indicata, il capitale sociale;
b)
soppresso
c)
soppresso
d)
la sede legale, operativa ed amministrativa della
Società o della Cooperativa sia ubicata nella Regione
Abruzzo.
2.
I suddetti requisiti debbono permanere per almeno
un quinquennio, a decorrere dalla erogazione
dell’acconto a pena di revoca integrale del beneficio.
Art.
5
Agevolazioni
1.
Le agevolazioni accordate, per le iniziative di cui
all’art. 2, ai sensi della presente legge non sono
cumulabili con le provvidenze riconosciute, per lo stesso
progetto imprenditoriale, in esito ad altre disposizioni
normative regionali, statali o comunitarie. I soggetti
ammessi ai benefici per una annualità non possono
concorrere per la successiva. L’entità massima
complessiva delle provvidenze di seguito specificate non
può eccedere l’importo del contributo "de minimis",
pari a 100.000 ECU, nel triennio.
2.
Nel limite globale di cui al comma precedente, sono
accordate le agevolazioni previste dalla L.R. 55/98, e
dalle relative delibere di attuazione, per la promozione
di nuove imprese collettive.
Art.
6
Aspetti
documentali
1.
La Società o la Cooperativa che intende accedere
alle agevolazioni previste dall’art. 5 ne formula, a
mezzo raccomanda AR, richiesta, munita di sottoscrizione
del rappresentante legale dichiarata autentica a norma
della legge 15/68, alla Giunta Regionale, Servizio lavoro,
Viale Bovio n. 425 - Pescara,. allegando la seguente
documentazione:
a)
dichiarazione rilasciata dall’Ente Parco o
dall’Ente gestore della Riserva naturale e dal Sindaco
competente, attestante la compatibilità
dell’iniziativa con le norme di salvaguardia e le
strumentazioni urbanistiche;
b)
atto costitutivo, Statuto e libro soci della Società
o della Cooperativa, in copia autenticata;
c)
documentazione illustrativa delle modalità di
ripartizione del capitale sociale;
d)
dichiarazione attestante l’insussistenza, a carico della
Cooperativa o Società, e dei suoi Organi rappresentativi,
di procedimenti o provvedimenti finalizzati
all’applicazione delle misure di cui alla L. 1.3.90 n.
55 e successive rettifiche ed integrazioni;
e)
dichiarazione resa ai sensi della L. 15/68 dal
legale rappresentante della Cooperativa/Società
costituita anteriormente all’entrata in vigore della
legge, attestante che la medesima non ha svolto, in detto
periodo, attività di gestione commerciale;
f)
duplice copia dello Studio di fattibilità
dell’iniziativa proposta in cui siano illustrati i
seguenti aspetti:
-
denominazione del progetto;
-
soggetto beneficiario della sovvenzione richiesta;
-
descrizione dell’attività (da ricondurre alle tipologie
specificate nell’art. 2);
-
obiettivi economici ed occupazionali del progetto;
-
risultati previsti;
-
vantaggi derivanti allo sviluppo dell’Area Parco o
Riserva cui l’iniziativa è rivolta;
-
tempi e fasi di realizzazione dell’iniziativa con
particolare riferimento al Piano di realizzazione degli
investimenti e al programma di gestione;
-
descrizione del modello organizzativo con particolare
riguardo al ruolo svolto dai soci ed in riferimento
esplicito al Piano degli investimenti ed al programma di
gestione, corredato dei curricula dei soci;
-
analisi del mercato di riferimento, con illustrazione dei
concorrenti già presenti sul territorio e della
potenziale clientela/utenza;
-
descrizione del costo di investimento del progetto, in
relazione alle attrezzature ed agli altri beni, materiali
e/o immateriali (brevetti, licenze, servizi e simili),
occorrenti con specificazione del titolo legale che
presiede al loro utilizzo;
-
preventivi per ciascuna spesa di investimento prevista,
firmati dal fornitore e intestati alla Società/Cooperativa
proponente, che indichino:
•
la descrizione del bene/servizio oggetto della fornitura;
•
l’importo imponibile della fornitura;
•
le modalità di pagamento;
•
i dati identificativi del fornitore;
-
descrizione dei costi di gestione previsti per i primi tre
anni di attività sulla base di preventivi e/o parametri
verificabili; ove la descrizione utilizzi il riferimento
a preventivi, essi dovranno essere redatti con le modalità
di cui al punto che precede ed allegati allo studio di
fattibilità;
-
descrizione del Piano finanziario, con specificazione dei
mezzi propri, del contributo richiesto alla Regione,
degli altri finanziamenti ed agevolazioni pubbliche
accordati alla Società/Cooperativa, e del ricorso al
mercato finanziario;
-
assistenza esterna di terzi ivi compresi i servizi
prestati da intermediari di tecnologie;
-
analitica specificazione delle autorizzazioni necessarie e
preliminari all’avvio della iniziativa.
Art.
7
Profili
procedurali
1.
Alla valutazione dell’ammissibilità delle
istanze prodotte a norma dell’art. 6 è preposto il
Servizio Lavoro ed Emigrazione che, verificatane la
regolarità formale e la completezza documentale richiede,
entro 30 giorni dal ricevimento, il parere del competente
Nucleo del Comitato di cui all'art. 19 bis della L.R.
55/98 .
2.
Alla trattazione delle istanze si procede secondo
l’ordine cronologico di trasmissione, risultante dal
timbro postale di partenza. Ove la domanda risulti
incompleta, il competente Servizio regionale ne
sollecita l’integrazione, a ciò fissando il termine
decadenziale di giorni 20. In tal caso, l’ordine
cronologico di accesso alle agevolazione è determinato
in relazione alla data di trasmissione, risultante dal
timbro postale, dei documenti integrativi. Fino
al 31.12.2002, le
istanze di accesso ai benefici possono essere prodotte dal
primo gennaio al 15 novembre di ciascun anno.
3.
Il
competente
Nucleo del Comitato di cui all'art. 19 bis della L.R.
55/98 riferisce al Servizio Lavoro gli esiti della
valutazione condotta nel termine di 30 giorni dalla
richiesta del parere, quantificando altresì l’importo
analitico del contributo da erogare, nei limiti di
capienza del fondo annuale. Il Servizio comunica entro 20
giorni alla Società o Cooperativa richiedente le
conclusioni della valutazione.
Art.
8
Erogazione
del contributo e rendicontazione
1.
Ai fini dell'erogazione dei contributi e della
relativa rendicontazione, trovano applicazione gli
articoli 20 e 22 della L.R. 55/98, e le relative
disposizioni attuative emanate dalla Giunta regionale.
Art.
9
Ulteriori
obblighi del beneficiario
1.
Il beneficiario delle agevolazioni si impegna,
rilasciandone apposita dichiarazione entro 20 giorni dalla
comunicazione di cui all’art. 7, comma 3, a:
-
restituire i contributi erogati, nella misura stabilita
dai competenti Organi regionali, in caso di inadempienza
rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione del
progetto;
-
conservare per 10 anni i titoli di spesa originali
utilizzati per la rendicontazione delle spese relative al
progetto, a decorrere dalla rendicontazione relativa alla
prima tranche del contributo;
-
acconsentire agli opportuni controlli e/o ispezioni
disposti dalla Regione;
-
fornire i dati e le notizie richiesti dagli Organi della
Regione e dagli incaricati delle verifiche ispettive;
-
non richiedere, per 3 (tre) anni dall’erogazione
dell’acconto, ulteriori aiuti pubblici che, cumulati
con quelli accordati ai sensi della presente legge,
comportino l’erogazione complessiva di oltre 100.000 ECU
per lo stesso oggetto;
-
comunicare, i ogni
caso, qualsiasi aiuto supplementare concesso, per lo
stesso tipo di spesa sovvenzionata dalla Regione, da altre
fonti pubbliche.
Art, 10
Formazione
-
Informazione -
Vigilanza
Valutazione
d’impatto
1.
Nello schema di piano delle attività formative sono
previste azioni di formazione continua mirate allo sviluppo
delle competenze professionali di Imprenditori, Dirigenti,
Quadri e Lavoratori delle P.M.I. che agiscono nel settore
specifico dell’Imprenditoria turistica eco-compatibile.
Le suddette iniziative sono prevalentemente localizzate
nei territori dei Parchi e delle Riserve
naturali.
2.
La Giunta regionale delibera la stipula di una
Convenzione con l’Agenzia per l’Impiego avente ad
oggetto:
1)
L’allestimento, da parte di quest’ultimo, di.
sportelli informativi nei quattro parchi e Riserve
naturali interessati all’applicazione della presente
legge, fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione
delle istanze.
La
fase informativa dovrà coinvolgere i Sindaci dei Comuni
interessati, ed avvalersi di modulistica specificamente
prodotta;
2)
L’assistenza tecnica alla progettazione delle
iniziative imprenditoriali giovanili, per il medesimo
periodo;
3)
Il monitoraggio ispettivo dei progetti ammessi a
finanziamento.
3.
L’Osservatorio regionale del Mercato del lavoro,
avvalendosi delle risorse ordinariamente attribuite al
medesimo, esplica indagini finalizzate alla valutazione
di efficacia dell’intervento, con particolare riguardo
agli effetti occupazionali diretti ed indiretti.
Art.
11
Norma
finanziaria
(Abrogato)
Art.
12
Criteri
di riparto della spesa
(Abrogato)
Art.
13
Norma
finale
1.
La presente legge comporta l'erogazione di agevolazioni
contenute nel limite degli aiuti "de minimis" .
Non trova pertanto applicazione nei suoi confronti
l'obbligo di preventiva notifica prescritto dall'articolo
93, paragrafo 3 del Trattato di Roma.
|