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Art.1

Finalità

1. La Regione Abruzzo promuove interventi localizzati nei ter­ritori dei Parchi Nazionali e nelle aree contigue d’Abruzzo, del Gran Sasso - Monti della Laga e della Maiella e del Parco Regionale del Sirente Velino nonché delle riserve naturali istituite dalla Regione, finalizzati a suscitare e sostenere iniziative imprenditoriali idonee a generare occasioni di sviluppo econo­mico e di crescita occupazionale, compatibili con l’esigenza di tute­lare le peculiari caratteristiche ambientali dei luoghi di riferimen­to.

2. abrogato

3. La Giunta Regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio atto deliberativo, su pro­posta del Settore competente, individua i Comuni i cui territori sono rlcompresi nelle aree dei parchi e delle riserve di cui al comma 1. Tale prospetto viene aggiornato in presenza di norme di organi competenti che istituiscano nuovi parchi e nuove riserve o modifichino quelle esistenti.

 

Art.2

Tipologie delle iniziative imprenditoriali

 

1. Le nuove iniziative imprenditoriali proposte ai fini dell'ammissione ai benefici devono consistere in attività che promuovano effetti occupazionali, nel pieno rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ecosistema, riconducibili alle seguenti macro-tipologie:

a)      iniziative mirate al potenziamento della fruibilità turistica dei parchi e delle riserve naturali (diversificazione dell'offerta ricettiva, animazione/ricreazione, divulgazione della conoscenza del patrimonio floro-faunistico-naturalistico e di quello culturale, ed altre);

b)      iniziative mirate alla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento all'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti;

c)      iniziative mirate alla realizzazione di produzioni artigianali tipiche dei luoghi, alla trasformazione di prodotti agricoli locali, alla promozione ed alla commercializzazione dei suddetti manufatti e prodotti.

 

Art.3

(Abrogato)

 

Art. 4

Destinatari dei benefici

 

1. Sono destinatari delle agevolazioni specificate nell’art. 5, per la realizzazione delle iniziative di cui all’art. 2, i soggetti colletti­vi, costituiti in forma di Cooperativa o di Società dopo l’entrata in vigore della presente legge, ovvero che alla stessa data non abbiano svolto attività d’impresa, in possesso dei requisiti di P.M.I. previsti dalla normativa comunitaria, a condizione che:

a) la compagine sociale sia conforme al disposto dell’art. 4 c. 2 lett. a) della L.R. 55/98, come modificato dall’art. 1 della L.r. 142/99; per i 2/3 essa deve essere composta da residenti in Comuni ubicati nei Parchi e nelle Riserve naturali, che debbono detenere la rappresentanza legale e, in proporzione non inferiore a quella sopra indicata, il capitale sociale;

b) soppresso

c) soppresso

d) la sede legale, operativa ed amministrativa della Società o della Cooperativa sia ubicata nella Regione Abruzzo.

2. I suddetti requisiti debbono permanere per almeno un quin­quennio, a decorrere dalla erogazione dell’acconto a pena di revo­ca integrale del beneficio.

 

Art. 5

Agevolazioni

 

1.   Le agevolazioni accordate, per le iniziative di cui all’art. 2, ai sensi della presente legge non sono cumulabili con le provvidenze riconosciute, per lo stesso progetto imprenditoriale, in esito ad altre disposizioni normative regionali, statali o comunitarie. I soggetti ammessi ai benefici per una annualità non possono concorrere per la successiva. L’entità massima complessiva delle provvidenze di seguito specificate non può eccedere l’importo del contributo "de minimis", pari a 100.000 ECU, nel triennio.

2.   Nel limite globale di cui al comma precedente, sono accordate le agevolazioni previste dalla L.R. 55/98, e dalle relative delibere di attuazione, per la promozione di nuove imprese collettive.

Art. 6

Aspetti documentali

 

1.   La Società o la Cooperativa che intende accedere alle agevo­lazioni previste dall’art. 5 ne formula, a mezzo raccomanda AR, richiesta, munita di sottoscrizione del rappresentante legale dichia­rata autentica a norma della legge 15/68, alla Giunta Regionale, Servizio lavoro, Viale Bovio n. 425 - Pescara,. allegando la seguente documentazione:

a)   dichiarazione rilasciata dall’Ente Parco o dall’Ente gestore della Riserva naturale e dal Sindaco competente, attestante la compatibi­lità dell’iniziativa con le norme di salvaguardia e le strumentazioni urbanistiche;

b)         atto costitutivo, Statuto e libro soci della Società o della Cooperativa, in copia autenticata;

c)    documentazione illustrativa delle modalità di ripartizione del capitale sociale;

d) dichiarazione attestante l’insussistenza, a carico della Cooperativa o Società, e dei suoi Organi rappresentativi, di procedi­menti o provvedimenti finalizzati all’applicazione delle misure di cui alla L. 1.3.90 n. 55 e successive rettifiche ed integrazioni;

e) dichiarazione resa ai sensi della L. 15/68 dal legale rappresen­tante della Cooperativa/Società costituita anteriormente all’entrata in vigore della legge, attestante che la medesima non ha svolto, in detto periodo, attività di gestione commerciale;

f)          duplice copia dello Studio di fattibilità dell’iniziativa proposta in cui siano illustrati i seguenti aspetti:

- denominazione del progetto;

- soggetto beneficiario della sovvenzione richiesta;

- descrizione dell’attività (da ricondurre alle tipologie specificate nell’art. 2);

- obiettivi economici ed occupazionali del progetto;

- risultati previsti;

- vantaggi derivanti allo sviluppo dell’Area Parco o Riserva cui l’ini­ziativa è rivolta;

- tempi e fasi di realizzazione dell’iniziativa con particolare riferi­mento al Piano di realizzazione degli investimenti e al programma di gestione;

- descrizione del modello organizzativo con particolare riguardo al ruolo svolto dai soci ed in riferimento esplicito al Piano degli inve­stimenti ed al programma di gestione, corredato dei curricula dei soci;

- analisi del mercato di riferimento, con illustrazione dei concor­renti già presenti sul territorio e della potenziale clientela/utenza;

- descrizione del costo di investimento del progetto, in relazione alle attrezzature ed agli altri beni, materiali e/o immateriali (brevet­ti, licenze, servizi e simili), occorrenti con specificazione del titolo legale che presiede al loro utilizzo;

- preventivi per ciascuna spesa di investimento prevista, firmati dal fornitore e intestati alla Società/Cooperativa proponente, che indi­chino:

• la descrizione del bene/servizio oggetto della fornitura;

• l’importo imponibile della fornitura;

• le modalità di pagamento;

• i dati identificativi del fornitore;

- descrizione dei costi di gestione previsti per i primi tre anni di atti­vità sulla base di preventivi e/o parametri verificabili; ove la descri­zione utilizzi il riferimento a preventivi, essi dovranno essere redatti con le modalità di cui al punto che precede ed allegati allo studio di fattibilità;

- descrizione del Piano finanziario, con specificazione dei mezzi pro­pri, del contributo richiesto alla Regione, degli altri finanziamenti ed agevo­lazioni pubbliche accordati alla Società/Cooperativa, e del ricorso al mercato finanziario;

- assistenza esterna di terzi ivi compresi i servizi prestati da interme­diari di tecnologie;

- analitica specificazione delle autorizzazioni necessarie e prelimina­ri all’avvio della iniziativa.

Art. 7

Profili procedurali

1. Alla valutazione dell’ammissibilità delle istanze prodotte a norma dell’art. 6 è preposto il Servizio Lavoro ed Emigrazione che, verificatane la regolarità formale e la completezza documentale richiede, entro 30 giorni dal ricevimento, il parere del competente Nucleo del Comitato di cui all'art. 19 bis della L.R. 55/98 .

2.         Alla trattazione delle istanze si procede secondo l’ordine cro­nologico di trasmissione, risultante dal timbro postale di partenza. Ove la domanda risulti incompleta, il competente Servizio regiona­le ne sollecita l’integrazione, a ciò fissando il termine decadenziale di giorni 20. In tal caso, l’ordine cronologico di accesso alle agevo­lazione è determinato in relazione alla data di trasmissione, risul­tante dal timbro postale, dei documenti integrativi. Fino al 31.12.2002, le istanze di accesso ai benefici possono essere prodotte dal primo gennaio al 15 novembre di ciascun anno.

3.   Il competente Nucleo del Comitato di cui all'art. 19 bis della L.R. 55/98 riferisce al Servizio Lavoro gli esiti della valuta­zione condotta nel termine di 30 giorni dalla richiesta del parere, quantificando altresì l’importo analitico del contributo da erogare, nei limiti di capienza del fondo annuale. Il Servizio comunica entro 20 giorni alla Società o Cooperativa richiedente le conclusioni della valutazione.

Art. 8

Erogazione del contributo e rendicontazione

 1. Ai fini dell'erogazione dei contributi e della relativa rendicontazione, trovano applicazione gli articoli 20 e 22 della L.R. 55/98, e le relative disposizioni attuative emanate dalla Giunta regionale.

 

Art. 9

Ulteriori obblighi del beneficiario

1.   Il beneficiario delle agevolazioni si impegna, rilasciandone apposita dichiarazione entro 20 giorni dalla comunicazione di cui all’art. 7, comma 3, a:

- restituire i contributi erogati, nella misura stabilita dai competenti Organi regionali, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione del progetto;

- conservare per 10 anni i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese relative al progetto, a decorrere dalla rendicontazione relativa alla prima tranche del contributo;

- acconsentire agli opportuni controlli e/o ispezioni disposti dalla Regione;

- fornire i dati e le notizie richiesti dagli Organi della Regione e dagli incaricati delle verifiche ispettive;

- non richiedere, per 3 (tre) anni dall’erogazione dell’acconto, ulte­riori aiuti pubblici che, cumulati con quelli accordati ai sensi della presente legge, comportino l’erogazione complessiva di oltre 100.000 ECU per lo stesso oggetto;

- comunicare, i ogni caso, qualsiasi aiuto supplementare concesso, per lo stesso tipo di spesa sovvenzionata dalla Regione, da altre fonti pubbliche.


Art, 10

Formazione - Informazione - Vigilanza

Valutazione d’impatto

 

1. Nello schema di piano delle attività formative sono previste azioni di formazione continua mirate allo svi­luppo delle competenze professionali di Imprenditori, Dirigenti, Quadri e Lavoratori delle P.M.I. che agiscono nel settore specifico dell’Imprenditoria turistica eco-compatibile. Le suddette iniziative sono prevalentemente localizzate nei territori dei Parchi e delle Riserve naturali.

2.  La Giunta regionale delibera la stipula di una Convenzione con l’Agenzia per l’Impiego avente ad oggetto:

1)   L’allestimento, da parte di quest’ultimo, di. sportelli informativi nei quattro parchi e Riserve naturali interessati all’applicazione della presente legge, fino alla scadenza del termine ultimo di pre­sentazione delle istanze.

La fase informativa dovrà coinvolgere i Sindaci dei Comuni interessati, ed avvalersi di modulistica specificamente prodotta;

2)   L’assistenza tecnica alla progettazione delle iniziative imprendi­toriali giovanili, per il medesimo periodo;

3) Il monitoraggio ispettivo dei progetti ammessi a finanziamento.

3.     L’Osservatorio regionale del Mercato del lavoro, avvalendosi delle risorse ordinariamente attribuite al medesimo, esplica indagi­ni finalizzate alla valutazione di efficacia dell’intervento, con parti­colare riguardo agli effetti occupazionali diretti ed indiretti.

 Art. 11

Norma finanziaria
(Abrogato)

Art. 12

Criteri di riparto della spesa
(Abrogato)

 Art. 13

Norma finale

1. La presente legge comporta l'erogazione di agevolazioni contenute nel limite degli aiuti "de minimis" . Non trova pertanto applicazione nei suoi confronti l'obbligo di preventiva notifica prescritto dall'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato di Roma.

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