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Art. 1

Finalità

1. La Regione Abruzzo istituisce, con la presente legge, un fondo regionale straordi­nario diretto a promuovere l’imprenditoria femminile in Abruzzo, in settori innovativi, al fine di consolidare il lavoro femminile e consentire una qualificata presenza sul mer­cato.

2. Il fondo ha durata quinquennale e la sua entità viene stabilita annualmente con ap­posito articolo della legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.

 

Art. 2

Settori di intervento

1. Il fondo è destinato alla erogazione di contributi per la realizzazione, sul territorio regionale, di nuove imprese innovative o per la innovazione di prodotti  o di processi nell'ambito delle attività economiche già presenti.

 

Art. 3

Beneficiari

1. Possono usufruire delle provvidenze della presente legge le imprese che abbiano sede legale, operativa ed amministrativa nel territorio abruzzese, con numero di addetti non superiore a 50 dipendenti che presentino carattere di innovazione nel prodotto, nel processo o nel modello organizzativo e che rientrino in una delle seguenti tipologie:

a)   imprese individuali di cui siano titolari donne;

b)   società nelle quali i 2/3 del capitale sociale siano di proprietà di donne e nelle quali la compagine sociale sia costituita per 2/3 da donne e i cui organi di amministrazione sia­no per i 2/3 costituiti da donne.

2. I requisiti di cui ai punti a) e b) devono sussistere al momento della costituzione delle imprese o, se esistente, almeno dal 1.1.97 e permanere per almeno 3 anni e comunque fi­no alla scadenza dei benefici di cui al successivo art. 4.

3. Integra il requisito di innovazione ri­chiesto dall’art. 3 comma 1 per l’ammissione alle agevolazioni la ricorrenza di una o più delle seguenti fattispecie:

-  offerta di un bene/servizio non disponibile sul mercato di un’area geograficamente defi­nita;

-  offerta di un bene/servizio già disponibile, ottenuto attraverso l’impiego economica­mente apprezzabile di nuove tecnologie, l’u­tilizzo innovativo di quelle esistenti, ovvero mediante una combinazione più efficiente dei fattori produttivi;

-  individuazione di una clientela/utenza par­ticolare, non servita da una offerta preesi­stente, ovvero espressiva di un fabbisogno di intervento non ancora saturato;

-  individuazione di fasce temporali di eroga­zione di servizi non ancora coperte;

-  individuazione di nuove modalità di conse­gna o di distribuzione.

 

 

Art. 4

Provvidenze

1. Per la costituzione di Nuove Imprese, strutturate in forma societaria o cooperativi­stica, a carattere innovativo sotto i profili specificati nell’articolo 3, sono concesse le seguenti agevolazioni:

-  contributo in conto capitale per spese di in­vestimento, fino al 70% della spesa ammissi­bile;

-  prestito quinquennale senza interessi in misura non superiore al 50% della residua spesa ammissibile per investimento;

-  contributo per la gestione, limitatamente alla prima annualità, in misura non superiore al 50% delle spese ammissibili;

-  assistenza in fase di avvio e tutoraggio del­l’intervento con le modalità di cui alla Con­venzione con Abruzzo Sviluppo S.p.A., prevista dalla L.R. 84/96 e successive modifiche.

2. Le suddette agevolazioni sono corri­sposte in misura cumulativamente non supe­riore al valore degli aiuti «de minimis», pari a 100.000 ECU. A tal fine, l’assistenza in fase di progettazione ed avvio dell’intervento è forfettariamente commisurata a 2.000 ECU, che sono defalcati dal contributo ammesso.

3. Per la costituzione di nuove Imprese individuali, con le caratteristiche innovative sopra specificate, sono accordate le seguenti agevolazioni:

-  contributo in conto capitale fino al 50% delle spese di investimento ammissibili;

-  prestito quinquennale senza interessi fino al 50% delle residue spese di investimento ammissibili;

-  assistenza in fase di progettazione ed avvio con le modalità di cui alla L.R. 84/96 e successive modifiche.

Le suddette agevolazioni sono corrispo­ste in misura cumulativamente non superiore al 40% del valore dei contributi «de mi­nimis». L’assistenza incide forfettariamente in misura pari a 1.500 ECU.

4. Per l’attuazione di interventi innovati­vi, secondo l’accezione dell’art. 1, in imprese individuali o collettive preesistenti, possono essere riconosciuti i seguenti benefici:

-  prestito quinquennale senza interessi fino al 50% della spesa per investimento ammissi­bile indotta dall’innovazione, nel limite mas­simo del contributo «de minimis».

5. I Piani annuali della Formazione pro­fessionale contengono previsioni di attività formative finalizzate alla formazione mana­geriale delle donne, nell’ottica di promuover­ne ed implementarne le attitudini imprendi­toriali, con carattere di continuità.

 

Art. 5

Non cumulabilità

I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre norme regionali, nazionali e comunitarie.

 

Art. 6

Sono abrogati l’articolo 6 della L.R. 143/95 ed il Regolamento n. 7 del 16.7.96.

 

Art. 6 bis

1.  Entro 45 giorni dall’entrata. in vigore della presente legge, con atto deliberativo, la Giunta Regionale disciplina i termini e le modalità di presentazione delle istanze per l’accesso ai benefici, i criteri di valutazione dei progetti, la definizione delle categorie di spesa ammissibili e dei rispettivi pesi, le mo­dalità di erogazione dei benefici, quelle di re­stituzione del prestito, i rapporti tra Servizio lavoro e Comitato di valutazione dei proget­ti, i termini di adozione degli atti, ed ogni al­tro profilo applicativo e procedimentale.

2. L’atto deliberativo prevede, altresì:

- la comminatoria di sanzioni, consistenti nella revoca dei benefici, in caso di: inosser­vanza del periodo massimo disponibile per l’attuazione dell’investimento; dei termini di restituzione del mutuo; di alienazione antici­pata di quote sociali o dell’Impresa indivi­duale, in relazione alle prescrizioni dell’art. 3, comma 2 della L.R. 143/95; di alienazione di beni immobili e strumentali acquisiti con il finanziamento regionale prima che siano decorsi cinque anni, fatta salva la sostituzio­ne, preventivamente autorizzata dal Servizio Lavoro, di attrezzature obsolete con altre più avanzate aventi analoga funzione;

-    la subordinazione del saldo finale ad una preventiva verifica sull’attuazione del proget­to demandata all’Agenzia per l’Impiego, con la quale viene stipulata apposita Convenzio­ne, estensiva dell’analogo servizio già affida­to al medesimo Organismo pubblico a nor­ma della L.R. 84/96 e successive modifiche.

 

Art. 7

Servizi finanziari

La Regione può stipulare apposite con­venzioni con organismi collettivi di garanzia fidi nonché con le società finanziarie a parte­cipazione pubblica e non, per il raggiungi­mento delle finalità della presente legge.

 

Art. 8

All’attività di informazione, assistenza in fase d’avvio e tutoraggio nei confronti delle Iniziative imprenditoriali assunte per i fini di cui alla L.R. 143/95, così come modificata dalla presente legge, si provvede in confor­mità alle prescrizioni contenute nella L.R. 84/96 e successive modifiche ed alla Conven­zione conseguentemente stipulata con Abruzzo Sviluppo S.p.A., sulla scorta delle ri­sorse finanziarie già stanziate dalla citata di­sposizione normativa.

 

Art. 9

La presente legge comporta l’erogazione di agevolazioni rientranti nella categoria de­gli aiuti «de minimis». Nei suoi confronti non trova pertanto applicazione l’obbligo di preventiva notifica alla Commissione Euro­pea, prescritto dall’art. 92, paragrafo 3, del Trattato di Roma.

 

 

Art. 10

Agli oneri derivanti dall’applicazione del­la presente legge, valutati per l’anno 1997 in L. 3.000 milioni, si provvede con i fondi al­l’uopo stanziati nel Cap. 282437 del Bilancio dell’esercizio corrente, denominato «Inter­venti straordinari per la promozione di nuo­ve imprese ed innovazione dell’imprendito­ria femminile». Sono imputati al medesimo stanziamento gli oneri connessi al funziona­mento del Comitato di cui all’art. 4, e quelli per la Convenzione da stipulare con l’Agen­zia per l’Impiego di cui all’art. 3, globalmen­te stimati, per l’anno 97, in lire settanta mi­lioni.

Per gli esercizi successivi, si provvede in conformità alle prescrizioni dell’art. 1 della L.R. 143/95, così come modificato dal prece­dente art. 1 nei limiti delle disponibilità pre­senti sul bilancio pluriennale 97/99, Sett. 28, Tit. 2, Voce 4: «Trasferimenti in conto capita­le ad altri Settori».

 

Art. 11

Relazione annuale

La Regione è tenuta a predisporre una re­lazione annuale sullo stato di attuazione del­la presente legge.

 

Art. 12

Disposizioni transitorie

 

Le domande di accesso ai benefici presen­tate prima dell’entrata in vigore della presen­te legge restano integralmente soggette alla disciplina di cui alla L.R. 22.12.1995, n. 143 e relativo regolamento di attuazione.

 

Art. 13

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

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