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legge
Art.
1
Finalità
1.
La Regione Abruzzo istituisce, con la presente
legge, un fondo regionale straordinario diretto a
promuovere l’imprenditoria femminile in Abruzzo, in
settori innovativi, al fine di consolidare il lavoro
femminile e consentire una qualificata presenza sul mercato.
2.
Il fondo ha durata quinquennale e la sua entità
viene stabilita annualmente con apposito articolo della
legge di approvazione del bilancio di previsione della
Regione.
Art.
2
Settori
di intervento
1.
Il fondo è destinato alla erogazione di contributi per la
realizzazione, sul territorio regionale, di nuove imprese
innovative o per la innovazione di prodotti
o di processi nell'ambito delle attività
economiche già presenti.
Art.
3
Beneficiari
1.
Possono usufruire delle provvidenze della presente
legge le imprese che abbiano sede legale, operativa ed
amministrativa nel territorio abruzzese, con numero di
addetti non superiore a 50 dipendenti che presentino
carattere di innovazione nel prodotto, nel processo o nel
modello organizzativo e che rientrino in una delle
seguenti tipologie:
a)
imprese individuali di cui siano titolari donne;
b)
società nelle quali i 2/3 del capitale sociale
siano di proprietà di donne e nelle quali la compagine
sociale sia costituita per 2/3 da donne e i cui organi di
amministrazione siano per i 2/3 costituiti da donne.
2.
I requisiti di cui ai punti a) e b) devono
sussistere al momento della costituzione delle imprese o,
se esistente, almeno dal 1.1.97 e permanere per almeno 3
anni e comunque fino alla scadenza dei benefici di cui
al successivo art. 4.
3.
Integra il requisito di innovazione richiesto
dall’art. 3 comma 1 per l’ammissione alle agevolazioni
la ricorrenza di una o più delle seguenti fattispecie:
-
offerta di un bene/servizio non disponibile sul
mercato di un’area geograficamente definita;
-
offerta di un bene/servizio già disponibile,
ottenuto attraverso l’impiego economicamente
apprezzabile di nuove tecnologie, l’utilizzo
innovativo di quelle esistenti, ovvero mediante una
combinazione più efficiente dei fattori produttivi;
-
individuazione di una clientela/utenza particolare,
non servita da una offerta preesistente, ovvero
espressiva di un fabbisogno di intervento non ancora
saturato;
-
individuazione di fasce temporali di erogazione
di servizi non ancora coperte;
-
individuazione di nuove modalità di consegna o
di distribuzione.
Art.
4
Provvidenze
1.
Per la costituzione di Nuove Imprese, strutturate in forma
societaria o cooperativistica, a carattere innovativo
sotto i profili specificati nell’articolo 3, sono
concesse le seguenti agevolazioni:
-
contributo in conto capitale per spese di investimento,
fino al 70% della spesa ammissibile;
-
prestito quinquennale senza interessi in misura
non superiore al 50% della residua spesa ammissibile per
investimento;
-
contributo per la gestione, limitatamente alla
prima annualità, in misura non superiore al 50% delle
spese ammissibili;
-
assistenza in fase di avvio e tutoraggio dell’intervento
con le modalità di cui alla Convenzione con Abruzzo
Sviluppo S.p.A., prevista dalla L.R. 84/96 e successive
modifiche.
2.
Le suddette agevolazioni sono corrisposte in
misura cumulativamente non superiore al valore degli
aiuti «de minimis», pari a 100.000 ECU. A tal fine,
l’assistenza in fase di progettazione ed avvio
dell’intervento è forfettariamente commisurata a 2.000
ECU, che sono defalcati dal contributo ammesso.
3.
Per la costituzione di nuove Imprese individuali,
con le caratteristiche innovative sopra specificate, sono
accordate le seguenti agevolazioni:
-
contributo in conto capitale fino al 50% delle
spese di investimento ammissibili;
-
prestito quinquennale senza interessi fino al
50% delle residue spese di investimento ammissibili;
-
assistenza in fase di progettazione ed avvio
con le modalità di cui alla L.R. 84/96 e successive
modifiche.
Le
suddette agevolazioni sono corrisposte in misura
cumulativamente non superiore al 40% del valore dei
contributi «de minimis». L’assistenza incide
forfettariamente in misura pari a 1.500 ECU.
4.
Per l’attuazione di interventi innovativi,
secondo l’accezione dell’art. 1, in imprese
individuali o collettive preesistenti, possono essere
riconosciuti i seguenti benefici:
-
prestito quinquennale senza interessi fino al
50% della spesa per investimento ammissibile indotta
dall’innovazione, nel limite massimo del contributo «de
minimis».
5.
I Piani annuali della Formazione professionale
contengono previsioni di attività formative finalizzate
alla formazione manageriale delle donne, nell’ottica
di promuoverne ed implementarne le attitudini imprenditoriali,
con carattere di continuità.
Art.
5
Non
cumulabilità
I
benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili
con quelli previsti da altre norme regionali, nazionali e
comunitarie.
Art.
6
Sono
abrogati l’articolo 6 della L.R. 143/95 ed il
Regolamento n. 7 del 16.7.96.
Art.
6 bis
1.
Entro 45 giorni dall’entrata. in vigore della
presente legge, con atto deliberativo, la Giunta Regionale
disciplina i termini e le modalità di presentazione delle
istanze per l’accesso ai benefici, i criteri di
valutazione dei progetti, la definizione delle categorie
di spesa ammissibili e dei rispettivi pesi, le modalità
di erogazione dei benefici, quelle di restituzione del
prestito, i rapporti tra Servizio lavoro e Comitato di
valutazione dei progetti, i termini di adozione degli
atti, ed ogni altro profilo applicativo e procedimentale.
2.
L’atto deliberativo prevede, altresì:
-
la comminatoria di sanzioni, consistenti nella revoca dei
benefici, in caso di: inosservanza del periodo massimo
disponibile per l’attuazione dell’investimento; dei
termini di restituzione del mutuo; di alienazione anticipata
di quote sociali o dell’Impresa individuale, in
relazione alle prescrizioni dell’art. 3, comma 2 della
L.R. 143/95; di alienazione di beni immobili e strumentali
acquisiti con il finanziamento regionale prima che siano
decorsi cinque anni, fatta salva la sostituzione,
preventivamente autorizzata dal Servizio Lavoro, di
attrezzature obsolete con altre più avanzate aventi
analoga funzione;
-
la subordinazione del saldo finale ad una
preventiva verifica sull’attuazione del progetto
demandata all’Agenzia per l’Impiego, con la quale
viene stipulata apposita Convenzione, estensiva
dell’analogo servizio già affidato al medesimo
Organismo pubblico a norma della L.R. 84/96 e successive
modifiche.
Art.
7
Servizi
finanziari
La
Regione può stipulare apposite convenzioni con
organismi collettivi di garanzia fidi nonché con le
società finanziarie a partecipazione pubblica e non,
per il raggiungimento delle finalità della presente
legge.
Art.
8
All’attività
di informazione, assistenza in fase d’avvio e tutoraggio
nei confronti delle Iniziative imprenditoriali assunte per
i fini di cui alla L.R. 143/95, così come modificata
dalla presente legge, si provvede in conformità alle
prescrizioni contenute nella L.R. 84/96 e successive
modifiche ed alla Convenzione conseguentemente stipulata
con Abruzzo Sviluppo S.p.A., sulla scorta delle risorse
finanziarie già stanziate dalla citata disposizione
normativa.
Art.
9
La
presente legge comporta l’erogazione di agevolazioni
rientranti nella categoria degli aiuti «de minimis».
Nei suoi confronti non trova pertanto applicazione
l’obbligo di preventiva notifica alla Commissione Europea,
prescritto dall’art. 92, paragrafo 3, del Trattato di
Roma.
Art.
10
Agli
oneri derivanti dall’applicazione della presente
legge, valutati per l’anno 1997 in L. 3.000 milioni, si
provvede con i fondi all’uopo stanziati nel Cap.
282437 del Bilancio
dell’esercizio corrente, denominato «Interventi
straordinari per la promozione di nuove imprese ed
innovazione dell’imprenditoria femminile». Sono
imputati al medesimo stanziamento gli oneri connessi al
funzionamento del Comitato di cui all’art. 4, e quelli
per la Convenzione da stipulare con l’Agenzia per
l’Impiego di cui all’art. 3, globalmente stimati,
per l’anno 97, in lire settanta milioni.
Per
gli esercizi successivi, si provvede in conformità alle
prescrizioni dell’art. 1 della L.R. 143/95, così come
modificato dal precedente art. 1 nei limiti delle
disponibilità presenti sul bilancio pluriennale 97/99,
Sett. 28, Tit. 2, Voce 4: «Trasferimenti in conto capitale
ad altri Settori».
Art.
11
Relazione
annuale
La
Regione è tenuta a predisporre una relazione annuale
sullo stato di attuazione della presente legge.
Art.
12
Disposizioni
transitorie
Le
domande di accesso ai benefici presentate prima
dell’entrata in vigore della presente legge restano
integralmente soggette alla disciplina di cui alla L.R.
22.12.1995, n. 143 e relativo regolamento di attuazione.
Art.
13
La
presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino
Ufficiale della Regione».
È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
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