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legge
Art.
1
Finalita' della legge
1.
Con la presente legge la Regione Abruzzo da' attuazione
all' art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante
"Disciplina delle cooperative sociali". A tal
fine:
-
istituisce e regolamenta l' Albo Regionale delle
Cooperative Sociali;
-
determina le modalita' di raccordo con l' attivita' dei
servizi socio - sanitari nonche' con le attivita' di
formazione professionale e di sviluppo della occupazione;
-
fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni
tra cooperative sociali e loro consorzi ed Enti pubblici;
-
definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo
della cooperazione sociale;
-
istituisce la "Commissione Regionale per la
Cooperazione Sociale".
Art.
2
Istituzione dell' Albo
1.
E' istituito presso il Servizio Lavoro del Settore
Formazione Professionale, Lavoro ed Emigrazione, l' Albo
Regionale delle Cooperative Sociali.
2.
L' Albo si articola nelle seguenti sezioni:
a)
Sezione A nella quale sono iscritte le cooperative che
gestiscono servizi socio - sanitari ed educativi;
b)
Sezione B nella quale sono iscritte le cooperative che
svolgono attivita' diverse - agrigole, industriali,
commerciali e di servizi - finalizzate all' inserimento
lavorativo di persone svantaggiate;
c)
Sezione C nella quale sono iscritti i Consorzi di cui all'
art. 8 della Legge 8- 11- 1991, n. 381.
Art.
3
Requisiti per l' iscrizione
1.
Possono essere iscritte all' Albo di cui al punto 2, le
Cooperative sociali ed i loro consorzi aventi sede legale
e che operino in via prevalente nella Regione che
risultino iscritte nella Sezione ottava del registro
Prefettizio delle Cooperative.
2.
Per ottenere l' iscrizione le cooperative debbono
presentare al Servizio Lavoro della Giunta Regionale
domanda corredata da:
a)
certificato d' iscrizione alla Sezione ottava del Registro
Prefettizio;
b)
copia dell' atto costitutivo e dello statuto, e ove
necessario per l' attivita' della cooperativa,
autocertificazione del legale rappresentante attestante la
disponibilita' e l' idoneita' della struttura. Tale
autocertificazione deve essere corredata da idonea
planimetria e certificato delle competenti autorita'
sanitarie;
c)
autocertificazione circa gli ambiti di attivita' in cui la
cooperativa opera ed i relativi servizi;
d)
autocertificazione sulla composizione della compagine
sociale;
e)
organico della cooperativa con relazione sulle
caratteristiche professionali di quanti vi operano;
f)
relazione sull' attivita' svolta;
g)
copia dell' ultimo bilancio;
h)
per le cooperative che chiedono l' iscrizione nella
Sezione B, autocertificazione circa la presenza al loro
interno di lavoratori svantaggiati nella misura prevista
dall' art. 4 della Legge 8- 11- 1991, n. 381;
i)
dichiarazione di non essere incorsi in violazione
accertate in via definitiva in materia di lavoro,
previdenziale e fiscale non conciliabili in via
amministrativa.
3.
Nel caso di cooperative di nuova costituzione i documenti
di cui alle lettere e), f), g) h) sono sostituiti da un
articolato progetto relativo all' attivita' che la
cooperativa intende svolgere.
4.
La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere
corredata da:
a)
certificato di iscrizione nella Sezione ottava del
registro Prefettizio;
b)
atto costitutivo e statuto;
c)
relazione sull' attivita' svolta;
d)
copia dell' ultimo bilancio;
e)
autocertificazione circa la presenza nella base sociale di
cooperative sociali nella misura prevista dall' art. 8
della Legge 8- 11- 1991, n. 381.
5.
L' iscrizione all' Albo viene disposta con Decreti del
Presidente della Giunta Regionale, previo parere della
Commissione Regionale per la Cooperazione Sociale entro 90
giorni dalla ricezione della domanda completa di tutta la
documentazione.
6.
Il provvedimento e' notificato al richiedente, alla
Prefettura ed all' Ufficio Provinciale del Lavoro e della
Massima Occupazione ed e' pubblicato per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
7.
Nel caso di rigetto della domanda viene data comunicazione
per iscritto ai soggetti interessati entro il termine di
30 giorni.
8.
L' Albo Regionale delle Cooperative Sociali e' pubblicato
annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Art.
4
Adempimenti successivi all' iscrizione
1.
Le Cooperative Sociali ed i Consorzi iscritti all' Albo
Regionale sono tenuti a trasmettere, entro 30 giorni dalla
approvazione, eventuali variazioni dello statuto, il
bilancio annuale e la relazione degli amministratori e del
Collegio sindacale, unitamente al certificato di
iscrizione alla sez. VIII della Prefettura. Nel caso non
risulti dalla relazione medesima, sono tenuti a
trasmettere, inoltre, una nota informativa relativa all'
attivita' svolta con particolare riferimento all' utilizzo
di contributi regionali ottenuti, alla composizione ed
alla variazione della base sociale ed al rapporto tra
numero dei soci ed altri dipendenti o collaboratori,
nonche' copia delle convenzioni stipulate in base alla
presente legge.
2.
Il Servizio Lavoro del Settore Formazione Professionale
preposto alla tenuta dell' Albo puo' chiedere in qualunque
momento informazioni e precisazioni aggiuntive.
Art.
5
Cancellazione
1.
La cancellazione delle Cooperative Sociali e dei Consorzi
dall' Albo Regionale e' disposta con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale, sentita la Commissione
Regionale per la Cooperazione Sociale quando sia venuto
meno uno o piu' dei requisiti previsti o quando non sia
stata effettuata entro l' anno la revisione di cui all'
art. 3 della Legge 8- 11- 1991, n. 381 per cause
dipendenti dalla cooperativa e dai consorzi.
2.
La cancellazione e' disposta, altresi', quando la
Cooperativa o i Consorzi siano in liquidazione, risultino
inattivi da piu' di 24 mesi o cancellati dal registro
Prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai
sensi del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche.
3.
Il provvedimento di cancellazione e' comunicato a mezzo di
raccomandata con ricevuta di ritorno alla Cooperativa o
Consorzio nonche' comunicato alla Prefettura ed all'
Ufficio Provinciale del lavoro e della Massima Occupazione
ed e' pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
4.
Qualora risulti che il numero dei lavoratori svantaggiati
scenda al di sotto della misura del 30% dei lavoratori
della Cooperativa o il numero dei soci volontari previsti
al comma II dell' art. 2 della Legge n. 381/ 91 superi la
misura del 50% dei soci, si provvede a cancellazione se la
compagine sociale non viene riequilibrata entro un anno
dalla data in cui si e' manifestata l' irregolarita'.
Art.
6
Raccordo con i servizi socio - sanitari ed educativi
1.
Nell' ambito degli atti di programmazione e regolamentari
delle attivita' socio - sanitarie sono previste le
modalita' di specifico apporto della cooperazione sociale.
In particolare vengono individuati i settori di intervento
nei quali alla cooperazione viene riconosciuto un ruolo
specifico e prioritario in forza delle caratteristiche di
finalizzazione all' interesse pubblico di
imprenditorialita' e di democrazia che le sono proprie.
Art.
7
Raccordo con le attivita' di formazione professionale
1.
Nell' ambito degli atti di programmazione regolamentari ed
attuativi in materia di formazione professionale i
competenti organi regionali sono tenuti a prevedere
strumenti atti a favorire:
a)
la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture
formative e le Cooperative Sociali riguardo alla
formazione di base ed all' aggiornamento degli operatori,
anche attraverso l' individuazione, la definizione ed il
sostegno di nuovi profili professionali nell' ambito delle
attivita' di inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati;
b)
lo sviluppo, attraverso le Cooperative Sociali, di
specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori
svantaggiati, soprattutto nel caso di quelle attivita'
realizzate mediante il ricorso al Fondo Sociale Europeo e
ad altre provvidenze comunitarie;
c)
autonome iniziative delle Cooperative Sociali volte alla
qualificazione professionale del proprio personale ed alla
qualificazione manageriale degli amministratori attraverso
adeguati riconoscimenti e supporti in particolare alle
attivita' formative svolte in forma consorziata.
Art.
8
Raccordo con le politiche attive del lavoro
1.
La Regione riconosce nelle Cooperative Sociali un soggetto
privilegiato per l' attuazione di politiche attive del
lavoro finalizzate:
a)
a sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi
socio - sanitari ed educativi;
b)
a sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli
del mercato del lavoro.
2.
Nell' ambito delle possibilita' offerte dalla normativa
vigente, i competenti organi regionali prevedono
interventi specifici volti a riconoscere l' attivita' di
formazione sul lavoro svolta dalle cooperative di cui alla
lettera b) dell' art. 1 della Legge n. 381/ 91.
Art.
9
Convenzioni
1.
La Regione. entro 60 giorni dalla entrata in vigore della
presente legge, adotta con provvedimento della Giunta
Regionale schemi da convenzione - tipo rispettivamente
per:
a)
gestione di servizi socio - sanitari ed educativi;
b)
fornitura di beni e servizi di cui all' art. 5 della Legge
n. 381/ 91, secondo i principi formulati dalla presente
legge.
2.
Qualora le caratteristiche del servizio lo consentano la
convenzione assume la forma della concessione ex art. 22
della Legge n. 142/ 90.
3.
Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le
Cooperative ed i consorzi devono essere iscritti all' Albo
Regionale di cui all' art. 2.
4.
La cancellazione dall' Albo comporta la risoluzione della
convenzione.
5.
I criteri e le modalita' per la valutazione delle offerte
presentate di cui all' art. 10 nonche' lo schema di
convenzione di cui al comma 1, si applicano alle
cooperative sociali, ai loro consorzi, nonche' agli altri
soggetti fornitori di servizi socio - assistenziali,
sanitari ed educativi.
Art.
10
Criteri di valutazione per la scelta del contraente
1.
Qualora non si possa procedere come previsto al punto 2
del precedente articolo:
1)
nella scelta dei contraenti per l' aggiudicazione della
gestione dei servizi socio - assistenziali, sanitari ed
educativi, l' offerta presentata deve essere valutata
prendendo a riferimento anche elementi oggettivi diversi
dal solo criterio del massimo ribasso quale elemento
prevalente di scelta del contraente. Per i servizi socio -
assistenziali, sanitari ed educativi elementi oggettivi
sono:
a)
la solidita' dell' impresa;
b)
il possesso degli standard funzionali previsti dalle
normative di settore;
c)
la valutazione comparata costi/ qualita' desunta in
omologhi servizi pubblici o privati;
d)
la qualificazione professionale degli operatori. La Giunta
Regionale indica con apposita direttiva la documentazione
che deve essere richiesta nel bando.
2.
Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio
- assistenziali ed educativi, ai sensi dell' art. 5 della
Legge 381/ 91, particolare elemento oggettivo da valutare
e' il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati
che deve riportare:
a)
1 - numero dei soggetti svantaggiati
2
- tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione
lavorativa richiesta
3
- ruolo e profilo professionale di riferimento;
b)
presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a
medio e lungo termine, numero e qualifica delle eventuali
figure di sostegno.
Art.
11
Contenuti degli schemi di convenzione - tipo
1.
Gli schemi di convenzione - tipo approvati dalla Giunta
Regionale devono contenere:
a)
l' individuazione dei soggetti e l' indicazione dell'
attivita' oggetto della convenzione e della sua modalita'
di svolgimento; la durata della convenzione;
b)
i requisiti di professionalita' del personale impiegato -
nel caso del personale medico e paramedico le presenze
numeriche devono essere rapportate al servizio che si
andra' a rendere - ed in particolare le caratteristiche
professionali del responsabile tecnico dell' attivita';
c)
il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in
relazione a quanto previsto dalla Legge n. 381/ 91 - art.
2, comma 5;
d)
gli standards tecnici relativi alle strutture ed alle
condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza;
e)
l' applicazione della normativa contrattuale vigente per
le cooperative sociali;
f)
la determinazione dei corrispettivi e le modalita' di
pagamento;
g)
le forme e le modalita' di verifica e vigilanza con
particolare riguardo alla tutela degli utenti;
h)
il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
i)
l' obbligo e le modalita' di assicurazione del personale e
degli utenti;
l)
le modalita' di raccordo con gli uffici competenti nella
materia oggetto della convenzione.
2.
Per quanto concerne gli schemi di convenzione - tipo
relativi all' attivita' di cui all' art. 1, 1 comma, punto
a) della Legge n. 381/ 91 per gestione di servizi e' da
intendersi l' organizzazione complessiva e coordinata dei
diversi fattori materiali, immateriali ed umani che
concorrono alla realizzazione di un servizio, con la
esclusione delle mere prestazioni di manodopera. L' ambito
di riferimento per la identificazione dei servizi socio -
sanitari ed educativi e' definito in relazione a quanto
stabilito dalla normativa di settore anche in attuazione
di norme nazionali.
3.
Nelle convenzioni relative alla fornitura di beni e
servizi di cui all' art. 5 della Legge 381/ 91 deve essere
espressamente prevista la finalita' della creazione di
opportunita' di lavoro per le persone svantaggiate.
Art.
12
Durata delle convenzioni
1.
Al fine di garantire attraverso la continuita' un adeguato
livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di
programmazione, le convenzioni relative alla fornitura di
servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti devono
avere durata preferibilmente pluriennale.
Art.
13
Determinazione dei corrispettivi
1.
Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni
devono fare riferimento ai seguenti criteri:
a)
per i servizi socio - sanitari ed educativi:
-
nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono
determinati sulla base di tabelle che fissano i valori di
riferimento per le diverse tipologie di servizio; le
tabelle di competenza della Regione vengono emanate dagli
Assessori competenti e sono oggetto di aggiornamento
annuale sulla base di analisi comparate dei costi -
qualita' su campioni di realta' pubbliche e private;
-
nel caso di servizi innovativi o non standardizzati i
corrispettivi sono determinati sulla base dei dati
desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di
specifiche verifiche;
b)
per la fornitura di beni e servizi di cui all' art. 5
della Legge n. 381/ 91 i corrispettivi vengono determinati
sulla base di parametri oggettivi di costo quali i
mercuriali delle Camere di Commercio o perizie asseverate
da parte di ordini professionali.
Art.
14
Forme di controllo e di tutela dell' utenza
1.
Le convenzioni devono prevedere forme di verifica della
qualita' delle prestazioni anche attraverso indagini
periodiche presso gli utenti, finalizzate a misurare il
grado di soddisfazione dei bisogni.
Art.
15
Pagamento dei corrispettivi
1.
Al fine del pagamento dei corrispettivi le prestazioni
delle cooperative sociali sono parificate a quelle fornite
dal personale dipendente dei servizi pubblici.
Art.
16
Tipologie di intervento ed erogazione dei contributi
1.
Al fine di sostenere le capacita' operative del settore
attraverso gli interventi sinergici che, coinvolgendo enti
pubblici ed enti cooperativistici, siano in grado di
moltiplicare l' efficacia e le occasioni di sviluppo del
settore stesso, con il presente titolo di prevede un
sistema articolato di intervento fondato su:
1.1.
incentivi generali finalizzati alla promozione, sostegno e
sviluppo del settore;
1.2.
incentivi specifici a favore di singole iniziative.
2.
Gli interventi di cui al punto 1.1. del comma precedente
si articolano in:
2.1.
finanziamenti di attivita' formative e di sviluppo delle
risorse umane interne alla cooperazione sociale e ad essa
correlate. Possono accedere a detti finanziamenti le
organizzazioni del movimento cooperativo ed i consorzi
previsti dall' art. 8 della L. 381/ 91, su presentazione
di progetti specifici. La Regione inserisce i progetti ove
compatibili, nell' ambito dei piani annuali di formazione
professionale;
2.2.
contributi una tantum per iniziative consortili e/ o di
fusione, finalizzate allo sviluppo di processi di
razionalizzazione del settore, fino al 70% della spesa
ammissibile e documentata, comunque non oltre L.
10.000.000 (lire diecimilioni).
3.
Gli interventi di cui al punto 1.2. del primo comma del
presente articolo consistono in:
3.1.
iniziative di sostegno alla fase di avvio e consolidamento
delle cooperative sociali o ai loro consorzi per acquisto
e/ o adeguamento dei beni strumentali necessari alle
attivita' di impresa fino al 40% della spesa ammissibile e
documentata, comunque non oltre L. 25.000.000 (lire
venticinquemilioni);
3.2.
contributi per il sostegno di iniziative di
sperimentazione di nuovi servizi o di nuove metodologie di
intervento, fino al 60% dell' iniziativa, con un massimo
di L. 30.000.000 (lire trentamilioni).
4.
Nella fase di prima applicazione le domande di accesso ai
contributi vanno presentate entro 60 giorni dalla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione
Abruzzo. Negli esercizi successivi il termine di scadenza
e' fissato al 28 febbraio di ogni anno.
5.
Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono
cumulabili con i benefici concessi allo stesso titolo da
altre leggi e provvidenze nazionali o regionali.
6.
Per la presentazione dei progetti di formazione
professionale si fa riferimento a quanto stabilito dalla
LR 63 del 21- 12- 1979 e relativi regolamenti comunitari.
Art.
17
Costituzione
1.
La Giunta Regionale, su proposta dell' Assessore preposto
al Settore, istituisce, entro 30 gg. dall' approvazione
della presente legge, presso l' assessorato Formazione
Professionale - Lavoro ed Emigrazione, la Commissione per
la cooperazione sociale della quale fanno parte:
a)
l' Assessore Regionale al Lavoro che la presiede; in caso
di assenza o impedimenti la Commissione viene presieduta
dal Dirigente del Servizio;
b)
il Dirigente del Servizio lavoro o suo delegato;
c)
un Funzionario di livello non inferiore al VII per
ciascuno degli uffici dell' amministrazione regionale
competenti in materia di lavoro, sanita', formazione
professionale;
d)
il Direttore dell' Ufficio Regionale del Lavoro e della
Massima Occupazione o suo delegato;
e)
il Direttore dell' Agenzia Regionale dell' Impiego o suo
delegato;
f)
un rappresentante o suo delegato, con comprovata
esperienza nel settore sociale, designato da ciascuna
delle Associazioni Regionali delle Cooperative piu'
rappresentative che risultino aderenti alle Associazioni
Nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell' art. 5
del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.
2.
I componenti durano in carica per tutto l' arco di tempo
della legislatura vigente.
3.
La Commissione e' convocata dal Presidente.
4.
Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza
della meta' piu' uno dei componenti.
5.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
6.
Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da
un dipendente del Servizio lavoro.
7.
Ai componenti la Commissione competono i compensi previsti
dalla legislazione regionale.
Art.
18
Compiti della Commissione
1.
La Commissione esprime pareri:
a)
sulle domande di iscrizione nell' Albo Regionale della
Cooperazione Sociale, verificando che le cooperative ed i
consorzi richiedenti abbiano presentato tutti i documenti
prescritti dalla presente legge; che tali documenti siano
regolari cosi' come previsto dall' art. 3 della presente
legge;
b)
sulla cancellazione dall' Albo regionale della
cooperazione sociale delle cooperative che non adempiano
agli obblighi stabiliti dalla presente legge e di quelle
che, per cambiamenti sopravvenuti nella loro costituzione,
non siano in grado di continuare ad esercitare la propria
attivita';
c)
sullo schema di concezione - tipo di cui agli artt. 9, 11,
12, 14 e 16;
d)
sui criteri relativi alla concessione dei contributi di
cui agli artt. 16 e 20, che sara' oggetto di
regolamentazione da parte della Giunta Regionale;
e)
sull' ammontare dei contributi richiesti relativamente
alle spese ammissibili.
2.
La Commissione puo' formulare altresi' proposte alla
Giunta Regionale in materia di cooperazione sociale
relativamente agli interventi legislativi, direttive e
programmi nei vari Settori, in particolare nell' ambito
della Formazione Professionale.
Art.
19
Poteri di verifica
1.
La Commissione puo' promuovere incontri con la Conferenza
Regionale del Volontariato (art. 8 LR n. 37/ 93), al fine
di verificare l' attivita' sia delle cooperative sociali
che delle Associazioni di volontariato finalizzata ad una
corretta programmazione delle specifiche attivita' sul
territorio, segnalando quindi agli EELL e alle loro
Associazioni regionali, la necessita' di far ricorso, con
tutti gli strumenti legislativi previsti alle cooperative
sociali per la gestione di servizi sociali e/ o di servizi
alla persona, quando risultano in esse esigenze di impegno
continuativo e di professionalita', le caratteristiche di
materialita' dei bisogni e le eventuali opportunita' di
vendita.
Art.
20
Ripartizione contributi
1.
I contributi stanziati annualmente per i finanziamenti di
cui all' art. 16 sono cosi' ripartiti: 2.2. 20% dell'
ammontare previsto in capitolo, per contributi una tantum
per iniziative consortili e/ o di fusione;
3.1.
50% dell' ammontare previsto in capitolo, per iniziative
di sostegno alla fase di avvio e consolidamento nelle
cooperative sociali o ai loro consorzi;
3.2
30% dell' ammontare previsto in capitolo, per il sostegno
di iniziative di sperimentazione di nuovi servizi o di
nuove metodologie di intervento.
2.
Eventuali economie saranno ripatite proporzionalmente
sulle altre richieste di finanziamento.
Art.
21
Norma finanziaria
1.
All' onere derivante dall' applicazione della presente
legge, valutato per l' anno 1994 in L. 1.300.000.000, si
provvede utilizzando l' apposita partita n. 5 (che viene
conseguentemente soppressa) dell' elenco n. 3 di cui al
cap. 323000 "Fondo globale" del bilancio per il
corrente esercizio finanziario. Nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l' esercizio in corso, sono
apportate le seguenti variazioni in termini di competenza
e di cassa:
-
Cap. 323000 denominato: "Fondo globale occorrente per
far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti
legislativi riguardanti spese correnti - art. 37, LRC"
in diminuzione L. 1.300.000.000
OMISSIS
-
Cap. 022436 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett.
2, Tit. 2, Ctg. 4) denominato "Fondo regionale per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale"
-
in aumento L. 1.300.000.000
Art.
22
Urgenza
1.
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente
legge regionale sara' pubblicata nel "Bollettino
Ufficiale della Regione". E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Abruzzo.
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