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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

ART. 9 - septies. - (Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno). - 1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Società per l’imprenditorialità giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n.95, cura la selezione, il finanziamento e l’assistenza tecnica di progetti relativi all’avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all’obiettivo 1 dei programmi comunitari.

2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata di quattro mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilità dell’idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l’impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall’Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalità di concessione delle agevolazioni.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Società per l’imprenditorialità giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:

a) fino a 30 milioni a fondo perduto, per l’acquisto, documentato, di attrezzature;

b) fino a 20 milioni di prestito restituibile in cinque anni con garanzie da acquisire sull’intervento, mediante iscrizione di privilegio speciale;

c) fino a 10 milioni a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività;

d) l’affiancamento di un tutor specializzato.

5. Per l’attuazione del presente articolo la Società per l’imprenditorialità giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 30 miliardi per l’anno 1995 e di lire 50 miliardi per l’anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura delle quota di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall’Unione europea.

7. i titolari delle indennità di mobilità ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

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