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la scheda sulla
legge
Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di
lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del
reddito e nel settore previdenziale.
ART.
9 - septies. - (Misure straordinarie per la promozione
del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno). -
1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo,
la Società per l’imprenditorialità giovanile S.p.a.,
costituita ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n.95,
cura la selezione, il finanziamento e l’assistenza
tecnica di progetti relativi all’avvio di attività
autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti
nei territori di cui all’obiettivo 1 dei programmi
comunitari.
2.
I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a
corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della
durata di quattro mesi, durante i quali viene
definitivamente verificata la fattibilità dell’idea
progettuale e vengono trasferite ai proponenti le
principali conoscenze in materia di gestione. La struttura
e l’impostazione delle attività formative sono ispirate
ai criteri previsti dall’Unione europea per i programmi
del Fondo sociale europeo.
3.
Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio
decreto criteri e modalità di concessione delle
agevolazioni.
4.
Per le finalità di cui al comma 1 la Società per
l’imprenditorialità giovanile S.p.a. concede ai
soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto
di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:
a)
fino a 30 milioni a fondo perduto, per l’acquisto,
documentato, di attrezzature;
b)
fino a 20 milioni di prestito restituibile in cinque anni
con garanzie da acquisire sull’intervento, mediante
iscrizione di privilegio speciale;
c)
fino
a 10 milioni a fondo perduto, per spese di esercizio
sostenute nel primo anno di attività;
d)
l’affiancamento di un tutor specializzato.
5.
Per l’attuazione del presente articolo la Società per
l’imprenditorialità giovanile S.p.a. stipula apposita
convenzione con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro.
6.
Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa di 30 miliardi per l’anno 1995 e di
lire 50 miliardi per l’anno 1996. Le predette somme
possono essere utilizzate quale copertura delle quota di
finanziamento nazionale di programmi coofinanziati
dall’Unione europea.
7.
i titolari delle indennità di mobilità ammessi al corso
possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il
beneficio previsto dall’articolo 7, comma 5, della legge
23 luglio 1991, n. 223.
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