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Pubblicato
nella Gazz. Uff. 31 gennaio 1995, n. 25 e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L. 29 marzo
1995, n.95 (Gazz. Uff. 1 aprile 1995, n. 77). Il comma 2
dello stesso art.1 ha, inoltre, disposto che restano
validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 31 maggio 1994, n. 331, 30
luglio 1994, n.478, 30 settembre 1994, n. 559, e 30
novembre 1994, n. 658. Nel testo sono riportate le
correzioni di cui all'avviso di rettifica pubblicato nella
Gazz. Uff. 1x febbraio 1995, n.26. (1)
Art.
1
Imprenditorialità giovanile
1.
L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento
delle finalità e degli obiettivi del decreto-legge 30
dicembre 1985, n.786, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1986, n.44, costituito dai territori di
cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai
regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro del bilancio e della programmazione economica
stabilisce con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, le relative modalità
d'attuazione, anche con riferimento ai benefici
concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto
della normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto
dovrà comunque garantire il pieno controllo pubblico
degli incentivi e dei pubblici investimenti, nonché la
trasparenza delle procedure e la omogeneità dei criteri
di valutazione delle domande, fissando criteri che
comprendano la presentazione da parte dei richiedenti di
un piano-programma almeno triennale e di un bilancio
previsionale triennale.
2.
Il presidente del comitato istituito ai sensi della
normativa indicata al comma 1 è autorizzato a costituire,
entro il 31 agosto 1994, una società per azioni,
denominata società per l'imprenditorialità giovanile,
cui affidato il compito di produrre servizi a favore di
organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri
soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove
imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese,
costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29
anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e
i 35 anni, nonché allo sviluppo locale. A decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la
società subentra altresì nelle funzioni già esercitate
dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi
della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici
e finanziari, ivi compresa la titolarità delle somme
destinate alle esigenze di finanziamento del comitato,
determinate nella misura di lire 5 miliardi. La società
può promuovere la costituzione e partecipare al capitale
sociale di altre società operanti a livello regionale per
le medesime finalità, cui partecipano anche le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro
unioni regionali, nonché partecipare al capitale sociale
di piccole imprese nella misura massima del 10% del
capitale stesso. Al capitale sociale della società
possono altresì partecipare enti anche territoriali,
imprese ed altri soggetti economici comprese le società
di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n.59,
le finanziarie di cui all'articolo 16 della legge 27
febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo
scopo non più del 15 per cento delle risorse, nonché le
associazioni di categoria sulla base di criteri fissati
con il decreto di cui al comma 1. La società può essere
destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione
europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti
connessi alle esigenze di funzionamento, sarà
disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i
soggetti finanziatori (4).
3.
Il Ministro del tesoro, che esercita i diritti
dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio
e della programmazione economica e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede
al versamento delle somme necessarie alla costituzione del
capitale sociale iniziale della società di cui al comma
2, stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme
derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi
4 e 5, e all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992,
n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359.
4.
Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per
ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 300 miliardi per
l'anno 1996. Al relativo onere si provvede a carico dello
stanziamento iscritto sul capitolo 7830 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il
Ministro del bilancio e della programmazione economica
ripartisce con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, acquisito previamente il parere delle
competenti commissioni parlamentari, le predette risorse
finanziarie tra i territori di cui al comma 1, nel
rispetto delle prescrizioni degli statuti delle regioni ad
autonomia speciale e delle relative norme di attuazione.
Le risorse finanziarie comunque destinate alle finalità
di cui al presente articolo affluiscono in un conto
corrente infruttifero intestato alla società per
imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa
depositi e prestiti. La società può periodicamente
avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto
conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme
strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità
di cui al comma 2(6).
5.
Il personale in servizio presso il comitato alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n.96, se e fino a quando non venga assunto dalla società,
resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso
il Ministero del bilancio e della programmazione
economica, di cui all'articolo 14 del medesimo decreto
legislativo, e successive integrazioni e modificazioni. A
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
costituzione della società di cui al presente articolo,
il decreto-legge 30 dicembre 1985, n.786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.44, così
come modificato ed integrato dalla successiva normativa,
è abrogato.
6.
I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie
previste dal codice civile e da privilegio speciale, da
costituire con le stesse modalità ed avente le stesse
caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n.
367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre
1947, n.1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti
da realizzare.
6-bis.
Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento,
entro il 15 maggio, una relazione sull'attuazione del
presente articolo e sull'attività della società per
l'imprenditorialità giovanile. Nella relazione sono
indicati i dati della gestione di bilancio, le
partecipazioni della società in altre società, la
distribuzione territoriale degli incentivi erogati, il
grado e le modalità di utilizzo dei finanziamenti
nazionali e dell'Unione europea, nonché i settori
economici interessati e i risultati complessivi conseguiti
(9).
Note
1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 1995, n.25 e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma
1, L. 29 marzo 1995, n.95 (Gazz. Uff. 1 aprile 1995,
n.77). Il comma 2 dello stesso art.1 ha, inoltre, disposto
che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 maggio
1994, n.331, 30 luglio 1994, n.478, 30 settembre 1994, n.
559, e 30 novembre 1994, n.658. Nel testo sono riportate
le correzioni di cui all'avviso di rettifica pubblicato
nella Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 26.
4)
Comma così modificato dalla legge di conversione 29 marzo
1995, n. 95.
6)
Comma così modificato dalla legge di conversione 29
marzo 1995, n. 95.
9)
Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 marzo
1995, n. 95.
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