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Consulta la scheda sulla legge

A) Cassa integrazione guadagni e costo del lavoro D.L. 20 maggio 1993, n.148 (1).

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione(2).

1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1993, n. 116 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1993, n. 236 (Gazz. Uff. 19 luglio 1993, n. 167).

…OMISSIS

Art. 1 bis
Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi

  1. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, non superiore al 10 per cento, è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali nelle regioni del Mezzogiorno, nonché nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, e agli anziani non autosufficienti (16).

  2. Le finalità di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104(15), e agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n.275, che opera con i propri criteri e le proprie procedure. 

  3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le caratteristiche delle società o delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.44, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni (18).   

    (16) Comma così modificato dall'art.3-bis, D.L.23 giugno 1995, n. 244.

    (18)Articolo aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236. Vedi, anche, il
    D.M. 11 maggio 1995.

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