Consulta
la scheda sulla
legge
A)
Cassa integrazione guadagni e costo del lavoro D.L. 20
maggio 1993, n.148 (1).
Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione(2).
1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1993, n. 116 e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, L. 19 luglio 1993, n. 236 (Gazz. Uff. 19 luglio 1993,
n. 167).
…OMISSIS
Art.
1 bis
Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei
servizi
-
Una
quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, non superiore al 10 per cento, è
riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei
settori della innovazione tecnologica, della tutela
ambientale, della fruizione dei beni culturali, del
turismo, della manutenzione di opere civili ed
industriali nelle regioni del Mezzogiorno, nonché nel
settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e
di aiuto personale alle persone handicappate in
situazioni di gravità di cui all'articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n.104, e agli anziani non
autosufficienti (16).
-
Le
finalità di cui al comma 1, ad eccezione di quelle
relative alle imprese che operano nel settore dei
servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto
personale alle persone handicappate in situazione di
gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n.104(15), e agli anziani non
autosufficienti, sono realizzate tramite il Comitato
per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile,
di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30
dicembre 1985, n.786, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificato
dall'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n.275, che
opera con i propri criteri e le proprie procedure.
-
I
soggetti destinatari dei benefici devono avere le
caratteristiche delle società o delle cooperative di
cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 30
dicembre 1985, n.786, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1986, n.44, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e
della programmazione economica, d'intesa con i
Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale, sono definiti i criteri e le modalità di
concessione delle agevolazioni (18).
(16) Comma così modificato dall'art.3-bis, D.L.23
giugno 1995, n. 244.
(18)Articolo aggiunto dalla legge di conversione 19
luglio 1993, n. 236. Vedi, anche, il
D.M. 11 maggio 1995.
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