La Stampa
Cronaca di Torino
Domenica 8 giugno 1997 Lite nel
condominio per gli animali in casa
"Nel nostro condominio - scrive Giuseppe dalla provincia di Torino
- abbiamo un regolamento contrattuale che contiene una clausola: e' vietato tenere
animali, divieto riconfermato da una votazione in assemblea. Abito al 2° piano e sotto di
me al piano rialzato con annesso terrazzo abita un condomino con 7-8 gatti che vivono sul
tetto di un box (uno e' mio) e nel cortile sotto di noi. Il cortile non e' asfaltato. Vi
lascio immaginare il disastro: i miasmi d'estate arrivano ai primi piani e ci costringono
a tener chiuse le finestre. L'amministratore ha gia' intimato piu' volte alla proprietaria
di allontanare i gatti e si e' anche rivolto all'Ufficio d'igiene: Nessun risultato. Io mi
sono rivolto anche al sindaco: zero e ancora zero. E allora chiediamo all'avvocato
Profeta: quale via dobbiamo intraprendere per poterci liberare dei gatti?".
L'avvocato Lorenzo Profeta cita subito l'articolo 844 del codice civile, primo comma, che
si riferisce a immissioni di fumi, esalazioni, rumori ecc.: non si possono impedire se non
superano il livello di normale tollerabilita', tenendo conto naturalmente della condizione
dei luoghi. E sostiene: "Quale avvocato potrebbe serenamente consigliare una causa?
Un tecnico d'ufficio nominato dal giudice dovrebbe rilevare il grado di tollerabilita' o
meno della situazione. E se quando arriva per il controllo il gatto o il cane, o i gatti e
i cani stessero paciosamente sonnecchiando in casa? E se il cortile non risultasse
maleodorante oltre i limiti di quella benedetta tollerabilita'? Non e' in se' l'avere uno
o piu' animali che provoca disagio, ma il disagio deriva dal rumore o dalle esalazioni che
ne derivano, come da danni o lesioni eventuali."
Il proprietario di un animale e' responsabile dei danni cagionati (art.2052 del codice
civile); se un cane o un gatto disturba, sporca, morde, abbaia, maleodora si possono
applicare al suo proprietario le varie norme corrispondenti del codice penale. "Ma se
un animale - spiega l'avvocato Lorenzo Profeta - non morde, non sporca, non disturba o non
maleodora oltre il normale grado di tollerabilita', nessuna delibera assembleare puo'
impedire al proprietario di tenerselo nel condominio".
Importante, e interessa tutti coloro che hanno animali nel condominio, e' il regolamento
condominiale di tipo contrattuale che impegna chi lo sottoscrive a non detenere animali: e
chi acquista un alloggio con atto notarile in cui si obbliga ad osservare quel tipo di
regolamento contrattuale non ha problema: sara' l'autorita' giudiziaria anche sulla base
della richiesta di un solo condomino a impedire la detenzione di animali. "Occorre
fare una distinzione - precisa subito il legale - Un conto e' quel regolamento
contrattuale vieti semplicemente di tenere animali o certi animali che rechino un certo
tipo di disturbo; e altro conto e' che il regolamento contrattuale vieti di tenere
animali. Nel primo caso, si dovrebbe accertare caso per caso se e' superata la normale
tollerabilita'; nel secondo caso scatta invece automaticamente il divieto di tenere
animali, perche' il "legislatore condominiale", cioe' chi fece quel regolamento,
prese una decisione non piu' sindacabile e basata su considerazioni di igiene, sicurezza e
quiete che devono essere rispettate".
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