La Stampa
Cronaca di Torino
Domenica 8 giugno 1997 Lite nel condominio per gli animali in casa

"Nel nostro condominio - scrive Giuseppe dalla provincia di Torino - abbiamo un regolamento contrattuale che contiene una clausola: e' vietato tenere animali, divieto riconfermato da una votazione in assemblea. Abito al 2° piano e sotto di me al piano rialzato con annesso terrazzo abita un condomino con 7-8 gatti che vivono sul tetto di un box (uno e' mio) e nel cortile sotto di noi. Il cortile non e' asfaltato. Vi lascio immaginare il disastro: i miasmi d'estate arrivano ai primi piani e ci costringono a tener chiuse le finestre. L'amministratore ha gia' intimato piu' volte alla proprietaria di allontanare i gatti e si e' anche rivolto all'Ufficio d'igiene: Nessun risultato. Io mi sono rivolto anche al sindaco: zero e ancora zero. E allora chiediamo all'avvocato Profeta: quale via dobbiamo intraprendere per poterci liberare dei gatti?".
L'avvocato Lorenzo Profeta cita subito l'articolo 844 del codice civile, primo comma, che si riferisce a immissioni di fumi, esalazioni, rumori ecc.: non si possono impedire se non superano il livello di normale tollerabilita', tenendo conto naturalmente della condizione dei luoghi. E sostiene: "Quale avvocato potrebbe serenamente consigliare una causa? Un tecnico d'ufficio nominato dal giudice dovrebbe rilevare il grado di tollerabilita' o meno della situazione. E se quando arriva per il controllo il gatto o il cane, o i gatti e i cani stessero paciosamente sonnecchiando in casa? E se il cortile non risultasse maleodorante oltre i limiti di quella benedetta tollerabilita'? Non e' in se' l'avere uno o piu' animali che provoca disagio, ma il disagio deriva dal rumore o dalle esalazioni che ne derivano, come da danni o lesioni eventuali."
Il proprietario di un animale e' responsabile dei danni cagionati (art.2052 del codice civile); se un cane o un gatto disturba, sporca, morde, abbaia, maleodora si possono applicare al suo proprietario le varie norme corrispondenti del codice penale. "Ma se un animale - spiega l'avvocato Lorenzo Profeta - non morde, non sporca, non disturba o non maleodora oltre il normale grado di tollerabilita', nessuna delibera assembleare puo' impedire al proprietario di tenerselo nel condominio".
Importante, e interessa tutti coloro che hanno animali nel condominio, e' il regolamento condominiale di tipo contrattuale che impegna chi lo sottoscrive a non detenere animali: e chi acquista un alloggio con atto notarile in cui si obbliga ad osservare quel tipo di regolamento contrattuale non ha problema: sara' l'autorita' giudiziaria anche sulla base della richiesta di un solo condomino a impedire la detenzione di animali. "Occorre fare una distinzione - precisa subito il legale - Un conto e' quel regolamento contrattuale vieti semplicemente di tenere animali o certi animali che rechino un certo tipo di disturbo; e altro conto e' che il regolamento contrattuale vieti di tenere animali. Nel primo caso, si dovrebbe accertare caso per caso se e' superata la normale tollerabilita'; nel secondo caso scatta invece automaticamente il divieto di tenere animali, perche' il "legislatore condominiale", cioe' chi fece quel regolamento, prese una decisione non piu' sindacabile e basata su considerazioni di igiene, sicurezza e quiete che devono essere rispettate".
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